Sentenza nº 5497 da Council of State (Italy), 20 Novembre 2013

Data di Resoluzione20 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, sez. I, n. 00867/2007, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile;

sul ricorso numero di registro generale 7656 del 2008, proposto da

Arsena s.p.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Agosto, con domicilio eletto presso l'avv. Adriano Tortora in Roma, via Cicerone n. 49;

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a (già Sviluppo Italia s.p.a.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Confortini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Gregoriana, 54;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Tidore , nonché gli avvocati Agosto e Palanza per delega dell'avv. Confortini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, sez. I, n. 867 del 19 luglio 2007 (che non risulta notificata) è stato respinto il ricorso proposto dalla società Arsena s.p.c. a r.l., avverso la delibera n. prot. 5729 del 29.3.2004, emessa dall'amministratore delegato della società Sviluppo Italia s.p.a., con cui veniva negata alla ricorrente l'ammissione alle agevolazioni, di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito dalla l. 19 luglio 1993, n. 236..

La sentenza rilevava come i sette motivi di ricorso vertessero, sostanzialmente, sull'erroneità del procedimento posto in essere e sull'infondatezza delle ragioni di diniego. Le censure al riguardo sollevate, tuttavia, sarebbero partite dall'erroneo presupposto di un provvedimento di ammissione al finanziamento, in realtà mai emesso, non avendo carattere conclusivo la nota in data 16 febbraio 1999, da ritenere mero atto endo-procedimentale nell'ambito della fase di progettazione esecutiva, con conseguente infondatezza dei primi cinque motivi di gravame, basati sulle regole proprie dell'esercizio della potestà di autotutela. Quanto alle motivazioni del diniego, si sarebbe trattato di espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, non censurabile nel merito, mentre l'ultimo motivo di ricorso ? incentrato sulla contraddittorietà delle relazioni istruttorie prodotte ? non avrebbe tenuto conto della diversa funzione e delle finalità delle stesse, contenendo la prima una valutazione di massima dell'idea progettuale e riguardando la seconda la configurazione economica e finanziaria del progetto esecutivo.

Avverso detta sentenza è stato proposto l'atto di appello in esame (n. 7656/08, notificato il 25 settembre 2008), sulla base di contestazioni riferite alla medesima sentenza e con reiterazione delle censure prospettate in primo grado.

Premesso quanto sopra, appare necessario ripercorrere per sommi capi la vicenda controversa, sia per quanto riguarda il contenzioso svolto nei confronti del Comune di Amalfi, sia per quanto riguarda il diniego di finanziamento attualmente in esame.

La società Arsena aveva presentato al Comune di Amalfi una richiesta di concessione del complesso immobiliare, di proprietà del medesimo Comune, costituito dagli antichi arsenali navali della città, con finalità di valorizzazione e gestione di tale complesso ? previo risanamento e adeguamento funzionale del medesimo ? per il relativo utilizzo come museo civico, da destinare anche a manifestazioni culturali, tramite le agevolazioni previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (convertito dalla l. 19 luglio 1993, n. 236) per l'imprenditorialità giovanile (con particolare riguardo all'art. 1-bis, che prevede interventi nel settore della fruizione di beni culturali).

Il Comune di Amalfi, con delibera di Giunta comunale n. 324 del 5 dicembre 1997, aderiva alla proposta, con conseguente avvio dell'iter tecnico-amministrativo per lo sviluppo del progetto, poi presentato alla I.G. - Società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a. (successivamente denominata Sviluppo Italia s.p.a.).

In data 8 febbraio 1999 il progetto veniva ammesso alle agevolazioni e anche la Regione Campania esprimeva parere favorevole.

In tale fase, pertanto, secondo la società appellante, sarebbe mancata solo la concessione del complesso immobiliare interessato dall'intervento, in esecuzione della citata delibera di Giunta n. 324/1997. Detta delibera, tuttavia, veniva annullata dal Comune di Amalfi, con atto contestato dalla medesima società in un giudizio (peraltro positivamente concluso in primo grado), in cui interveniva ad adiuvandum il soggetto finanziatore Sviluppo Italia s.p.a..

L'atto di non ammissione al finanziamento ? di cui si discute in questa sede - risulterebbe pertanto illogico e contraddittorio, oltre che contrario alla normativa di settore.

Le prospettazioni difensive della società Arsena possono essere sintetizzate come segue:

A ? Censure rapportate alla sentenza appellata:

1) omessa pronuncia del Tribunale amministrativo regionale sul VI motivo di ricorso, non essendo stato censurato il merito insindacabile della scelta (come dal medesimo giudice affermato), ma la manifesta illogicità ed erroneità della motivazione, secondo cui non sarebbe stata dimostrata ?la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento alla potenzialità del mercato di riferimento e all'affidabilità del piano economico-fianziario?; quanto sopra sulla base di un ?grossolano errore? di ordine logico-matematico sull'affluenza dei visitatori...

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