Sentenza nº 5539 da Council of State (Italy), 22 Novembre 2013
Data di Resoluzione | 22 Novembre 2013 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO ? Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n. 09595/2011, resa tra le parti, concernente rigetto del ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa per il periodo di servizio prestato dal 4/9/96 al 10/2/97.
sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2012, proposto da:
Antonio Genzano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso Maria Cristina Lenoci in Roma, via E. Gianturco, 1;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via deio Portoghesi, 12, è domiciliato per legge;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Maria Cristina Lenoci e l'Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall'odierno appellante Sig. Antonio Genzano l'annullamento del provvedimento con cui, in data 9.10.97, era stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la (parimenti gravata) scheda valutativa redatta nei suoi confronti relativamente al periodo di servizio che andava dal 4.9.96 al 10.1.97, in cui lo si era giudicato soltanto ?superiore alla media? e non, come in precedenza, ?eccellente? , nonché dell'espressione di biasimo rivoltagli (con nota ?SMA/500/08501? del 30.7.97) dal Capo dell'Ufficio al quale egli era, nel frattempo, stato assegnato.
L'appellante, Ufficiale dell'Aeronautica Militare con il grado di Maggiore, aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso avverso la sanzione disciplinare del biasimo irrogatagli e, invece, lo ha respinto nella parte in cui il mezzo era rivolto a censurare la scheda valutativa.
A tal riguardo, il primo giudice ha fatto presente che la compilazione di questa - contrariamente a quanto sostenuto dal Genzano ? era avvenuta (anche dal punto di vista formale) nell'assoluto rispetto della vigente normativa di settore.
Richiamati i principi giurisprudenziali in passato affermatisi in subiecta materia, il Tar ha respinto in parte qua il mezzo, avendo evidenziato che ?dall'impugnata scheda valutativa, non trasparivano -come già opportunamente rilevato in sede gerarchica - particolari vizi di legittimità e che i superiori del Genzano (che non risulta nutrissero inimicizia, o anche solo risentimento, nei confronti del loro sottoposto) avevano doverosamente evidenziato gli aspetti (non tutti incondizionatamente positivi) che avevano caratterizzato la figura e l'operato del soggetto in questione nel periodo in esame.?.
Inoltre, ad avviso del Tar, posto che tra le varie parti che componevano il cennato documento caratteristico sussisteva il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità, le doglianze attingenti detto atto dovevano essere disattese; pertanto, il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellante è stato soltanto parzialmente accolto.
Avverso i capi della sentenza in epigrafe in relazione ai quali era rimasto soccombente, l? originario ricorrente in primo grado ha proposto appello, evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica ed errata, criticandola in ogni sua parte e riproponendo le censure disattese dal Tribunale amministrativo regionale.
In...
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