Sentenza nº 277 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2013

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione22 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 277

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno del 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine) e degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21-27 agosto 2012 e il 19-21 novembre 2012, depositati in cancelleria il 31 agosto ed il 26 novembre 2012 ed iscritti rispettivamente ai nn. 116 e 180 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 21-27 agosto 2012, depositato in cancelleria il successivo 31 agosto e iscritto al n. 116 del registro ricorsi dell’anno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), intesa all’attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2011 e 2012.

    1.1.– Il ricorrente sospetta d’illegittimità costituzionale, in primo luogo, l’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012. A suo avviso, infatti, tale disposizione determina un illegittimo ampliamento dei soggetti destinatari di possibili inquadramenti nei ruoli regionali del personale.

    In particolare, l’impugnato art. 2 dispone che «1. Alla fine del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), sono aggiunte le parole: “e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011”. L’art. 4, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2012, rubricato «Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni», stabilisce, dunque, nella nuova formulazione che «1. Ai fini degli inquadramenti di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 – Pon Atas (misure 1.1., 1.2 e 2.2) e dell’Accordo di programma quadro – APQ – rivolte ai soggetti preselezionati nell’ambito dei medesimi programmi e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011».

    Secondo il ricorrente, la citata disposizione, come modificata dall’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012 a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge), comporta la possibilità di inquadrare anche personale assunto a tempo determinato, e quindi realizzare un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il ricorrente richiama, al riguardo, la sentenza n. 205 del 2006, con cui la Corte costituzionale ha affermato che l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti, e la successiva sentenza n. 235 del 2010, con cui la stessa Corte ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli artt. 51 e 97 Cost., nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.

    1.2.– Il ricorrente censura, altresì, l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012, là dove dispone che «1. I contratti a termine di cui all’articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse Province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all’assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011)».

    Le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge regionale impugnata prolungano i termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, che non siano stati rinnovati dalle soppresse Province sarde e l’art. 3, comma 2, estende tali disposizioni al personale che aveva raggiunto i trentasei mesi di lavoro subordinato. Al riguardo, il ricorrente sottolinea che l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile può avvenire solo nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che rappresentano principi cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare. Le norme impugnate, inoltre, si pongono in contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. L’art. 3 impugnato, invece, nel prolungare la durata dei suindicati contratti si risolve nel superamento dei limiti – fissati dalla legge – per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e comporta, altresì, un superamento dei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità. Donde la violazione – a dire del Governo «incontestabile» – anche dell’art. 117, terzo comma, Cost.

  2. – Con memoria depositata il 3 ottobre 2012, la Regione autonoma Sardegna si è costituita, chiedendo che le questioni di legittimità promosse con il ricorso siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

    2.1.– Il ricorso sarebbe, innanzitutto, inammissibile.

    2.1.1.– Risulterebbe, in primis, inammissibile il complesso delle censure avverso le disposizioni di legge delle autonomie speciali commisurate anche all’ambito di autonomia garantita dallo statuto speciale, non figurando in ricorso il minimo accenno alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Lamenta, in particolare, la difesa regionale che il ricorrente non solo non dimostra, ma nemmeno allega, che le disposizioni impugnate eccederebbero dalla competenza attribuita dall’art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale, in base al quale la Regione ha potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale».

    2.1.2.– Peraltro, opina la resistente che le motivazioni addotte dal Governo in relazione agli altri parametri sarebbero comunque insufficienti a permettere lo scrutinio del merito delle questioni. Quanto alla prima censura, il ricorrente non deduce alcunché sul fatto che l’art. 36, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) prevede distinte fattispecie in tema di superamento del precariato. In particolare, la contemplata possibilità che il personale precario sia «sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia» rimanderebbe ad un concorso espletato senza alcuna riserva di posti. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto quantomeno spiegare perché la...

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