Sentenza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione20 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 276

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra R.A. e il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con ordinanza del 28 marzo 2013, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 28 marzo 2013 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare). La norma impugnata, rubricata «Condanna penale», prevede che: «1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale». Il giudice a quo dubita che l’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 violi gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

    1.1.– Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso da R.A., maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, contro il decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare del 3 febbraio 2012, con il quale viene disposta, a decorrere dal 10 gennaio 2012, la perdita del grado ai sensi degli artt. 866, comma 1, e 867, comma 5, del d.lgs. n. 66 del 2010, e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente del ricorrente, con conseguente iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito italiano. Il ricorrente ricorda che il...

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