Sentenza nº 4958 da Council of State (Italy), 08 Ottobre 2013

Data di Resoluzione08 Ottobre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 296/2013, resa tra le parti e concernente: esclusione di una lista di candidati dalle elezioni provinciali del 27 ottobre 2013;

sul ricorso numero di registro generale 7223 del 2013, proposto dal signor Holzmann Giorgio, quale presentatore della lista di candidati ?Fratelli d'Italia? e candidato alle elezioni provinciali della Provincia autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Avolio e Stefano Ascioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, 95;

Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio elettorale centrale, Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, non costituiti nel secondo grado del giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013, il Cons. Bernhard Lageder, nessuno è comparso per le parti;

  1. Con l'atto impugnato in primo grado, l'Ufficio elettorale centrale, costituito per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (fissate, con decreto del Presidente della Provincia del 16 maggio 2013, n. 127/2.1, alla data 27 ottobre 2013), non ha ammesso la lista dei candidati ?Fratelli d'Italia?, determinandone l'esclusione dalle elezioni provinciali, con la seguente, testuale, motivazione di cui al verbale del 26 settembre 2013: «Considerato che 218 sottoscrizioni della lista ?Fratelli d'Italia? sono state autenticate in Bolzano dal Giudice di pace di Mezzolombardo e che pertanto lo stesso ha adempiuto alle proprie funzioni di autenticatore al di fuori del proprio territorio di competenza, la lista viene esclusa; ciò in considerazione del fatto che effettuata la sottrazione delle 218 sottoscrizioni non è più garantito il numero minimo necessario di sottoscrizioni previste per legge».

  2. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a, Sezione autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso n. 258 del 2013, proposto dai presentatori della lista avverso la sua mancata ammissione, rilevando ? per quanto qui interessa, tenuto conto dei limiti del devolutum ? che i pubblici ufficiali [tra cui il giudice di pace, cui l'art. 18, comma 4, l. reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale) 8 agosto 1983, n. 7, attribuisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste dei candidati] dispongono di tale potere esclusivamente nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio, di cui gli stessi sono titolari, sicché risulta legittima l'esclusione della lista, in quanto le 218 sottoscrizioni sono state autenticate dal giudice di pace di Mezzolombardo a Bolzano, al di fuori della circoscrizione territoriale del suo ufficio.

  3. Avverso tale sentenza interponevano appello i ricorrenti soccombenti, deducendo, quale unico, complesso motivo la violazione dell'art. 18 della citata l. reg. n. 7 del 1983, in quanto la limitazione del potere di autenticazione del giudice di pace ? da esercitare esclusivamente all'interno della circoscrizione territoriale del proprio ufficio ? non troverebbe alcun riscontro nella legge elettorale applicabile alla fattispecie in esame, dovendosi comunque considerare come lo stesso avrebbe agito entro i confini regionali.

  4. Non si costituivano in giudizio le Amministrazioni appellate e la causa, all'odierna pubblica udienza, veniva trattenuta in decisione.

  5. In linea di diritto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT