Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione13 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 264

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-22 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 17 gennaio 2013 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 15-22 gennaio 2013 e depositato il 17 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21).

    La difesa dello Stato rileva che – tra gli altri requisiti richiesti per l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, già previsto dall’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – la disposizione impugnata, alla lettera b), prevede che i soggetti che aspirino all’iscrizione debbano «essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale».

    Secondo il ricorrente, tale previsione costituisce una illegittima misura restrittiva della libertà di stabilimento, in quanto determina una discriminazione “indiretta” dei cittadini dell’Unione europea, così come dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, ed ha l’effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono più facilmente del requisito.

    La norma, dunque, violerebbe l’articolo 117, primo comma, della Costituzione – che impone nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni il rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – per contrasto con l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta le...

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