Sentenza nº 267 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione13 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 267

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra Caravassilis Daniele ed altri e il Ministero dell’interno con ordinanza del 6 dicembre 2012, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ordinanza del 6 dicembre 2012, depositata nella cancelleria di questa Corte il 6 maggio 2013 (reg. ord. n. 110 del 2013), il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

    La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro dispone che «Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

  2. — L’articolo 4, comma 11, della legge n. 183 del 2011 modifica la lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229). Secondo la formulazione originaria di quest’ultima disposizione, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco poteva essere richiamato in servizio «in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale»; secondo l’attuale formulazione, tale richiamo può avvenire «in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall’autorità competente che opera il richiamo».

    L’articolo 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011 modifica invece il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), inserendo la lettera c-bis), che esclude dal campo di applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che essi «ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione».

  3. — La questione di costituzionalità è stata sollevata nel corso di un giudizio che – secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente – ha ad oggetto la richiesta di sette iscritti negli elenchi del personale volontario del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’interno, con distinti atti depositati tra il 14 e il 18 ottobre 2011, volta a ottenere: il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; la dichiarazione di nullità e inefficacia dei termini apposti a detti «contratti», sul presupposto che i richiami dei volontari «integrino dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato»; la conversione dei rispettivi rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; l’accertamento del loro diritto alla stabilizzazione e la condanna del Ministero convenuto alla loro immissione in ruolo; in ogni caso, la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione...

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