Sentenza nº 5368 da Council of State (Italy), 11 Novembre 2013

Data di Resoluzione11 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Aldo Scola, Presidente FF

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Claudio Boccia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, sezione I, n. 457/2012, resa tra le parti e concernente la demolizione di opere edilizie iabusive.

sul ricorso r.g.a.n. 7785/2012, proposto da:

Aiello Giuseppe ed Aiello Francesco, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Anselmo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso di Francia, 197;

il Comune di Carlopoli, non costituitosi in giudizio;

Giovanni Greco, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Di Gregorio ed Antonella Puoti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Di Gregorio, in Roma, via Isonzo, 42/A;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Greco.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013, il Consigliere Silvia La Guardia ed uditi, per le parti, gli avvocati Antonella Anselmo e Luca Di Gregorio.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Con ordinanza n. 11 del 2 luglio 2009 il Comune di Carlopoli ordinava ad Aiello Giuseppe ed Aiello Francesco la demolizione del piano seminterrato e del secondo piano di un fabbricato sito in via Nazionale, composto da un piano seminterrato e tre piani fuori terra, dopo aver evidenziato la circostanza che in relazione al fabbricato, realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia a suo tempo rilasciata e del quale era stata ordinata la demolizione con ordinanza n. 9 del 1989, era poi stata ottenuta concessione in sanatoria relativamente alle unità immobiliari poste al piano terra ed al piano primo, considerato che ?per la rimanente unità immobiliare n. 3, posta al secondo piano di detto fabbricato, nonché per il piano seminterrato, non è stata presentata alcuna pratica di condono edilizio né sono state rilasciate concessioni di varianti in sanatoria, [onde] queste devono ritenersi abusive?, oltre che ?contrastanti con le norme urbanistiche previste per l'area in argomento?.

  2. - Il provvedimento veniva impugnato dai destinatari, i quali, dopo aver esposto che i coniugi Aiello Giuseppe e Scalzo Maria (deceduta) avevano ottenuto una concessione edilizia n. 102/1988 e successiva concessione in variante, come da comunicazione comunale del 26 novembre 1988 prot. n. 2066/88, e che dopo l'ingiunzione di demolizione n. 9 del 1989 i germani Aiello Domenico e Francesco, figli dei coniugi Aiello-Scalzo, avevano chiesto ed ottenuto provvedimenti di condono, avevano denunciato l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.

    I medesimi lamentavano, in sintesi: a) la mancata considerazione della concessione in variante del novembre 1988; b) il superamento, a seguito di condono, dell'ordinanza di demolizione del 1989 e così l'irrilevanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 735/1999, che aveva respinto il ricorso proposto avverso tale atto sanzionatorio; c) la mancanza di un rinnovato esame a seguito del condono e così della legalizzazione dell'opera; d) l'omessa comunicazione ex art. 7, legge n. 241/1990; e) la mancata contestazione di abusi tali da giustificare il richiamo all'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, e contrasto con i princìpi di ragionevolezza e proprorzionalità, anche in relazione al mancato annullamento dei titoli concessori già rilasciati (concessione n. 102/1988 e comunicazione di accoglimento del progetto di variante); f) la mancata valutazione dell'attualità dell'interesse pubblico alla demolizione, in relazione al lasso di tempo intercorso ed al legittimo affidamento degli interessati; g) l'omessa valutazione degli aspetti tecnici e funzionali scaturenti dall'eventuale demolizione, tale da compromettere l'intera struttura, e così della applicabilità, in via alternativa, della sanzione pecuniaria.

    L'adìto Tribunale amministrativo regionale per la Calabria respingeva il ricorso, con sentenza n. 457/2012, in particolare ritenendo che: - non sarebbe intervenuto il provvedimento conclusivo di rilascio della richiesta concessione in variante, tale non potendosi considerare la nota invocata dai ricorrenti, tanto che i coniugi Aiello-Scalzo avrebbero presentato in data 4 dicembre 1989 una nuova domanda di variante in sanatoria, respinta dal comune con atto non impugnato; - il condono ottenuto sarebbe stata solo parziale e riferito ai piani terra e primo; - l'ordinanza di demolizione n. 9/1989, passata indenne al vaglio...

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