D.L. 14 agosto 2013, n. 93

Pagine601-605
601
leg
Arch. nuova proc. pen. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
ra dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra loro,
possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di
cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al
30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della
Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento
dell’inchiesta.
6. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti
acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analo-
ghe Commissioni precedenti.
8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uff‌iciale.
V
L. 6 agosto 2013, n. 97. Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013 . (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. -
n. 194 del 20 agosto 2013).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
E IN MATERIA DI DIRITTO DI STABILIMENTO
1. (Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepi-
mento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazio-
ne e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
Procedura di infrazione 2011/2053). 2. All’articolo 183 ter, com-
ma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a) ,» sono soppresse.
VI
D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in
tema di protezione civile e di commissariamento delle provin-
ce (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 191 del 16 agosto 2013).
CAPO I
PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE
1. (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti
persecutori). 1. All’articolo 572, secondo comma, del codice pe-
nale, dopo la parola: “danno” le parole “di persona minore degli
anni quattordici” sono sostituite dalle seguenti: “o in presenza di
minore degli anni diciotto”.
2. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale, dopo
il numero 5 bis) sono aggiunti i seguenti:
«5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole
sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla
stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche
senza convivenza.».
3. All’articolo 612 bis del codice penale, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) al secondo comma le parole: “legalmente separato o
divorziato” sono sostituite dalle seguenti: “anche separato o
divorziato” e dopo le parole: “alla persona offesa” sono aggiunte
le seguenti: “ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti
informatici o telematici”;
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: “La querela proposta è irrevocabile.”.
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.
38, le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” sono
sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.
2. (Modif‌iche al codice di procedura penale e disposizioni con-
cernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 572
del codice penale). 1. Al codice di procedura penale sono appor-
tate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 282 bis, comma 6, dopo la parola “571,” è inse-
rita la seguente: “582,” e le parole “e 609 octies” sono sostituite
dalle seguenti: “609 octies e 612, secondo comma”;
b) all’articolo 299:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2 bis. I provvedi-
menti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli arti-
coli 282 bis e 282 ter devono essere immediatamente comunicati
al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla
persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.”;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste
dagli articoli 282 bis e 282 ter deve essere contestualmente noti-
f‌icata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di
inammissibilità.”
3) al comma 4 bis, è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: “La
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282 bis e 282 ter deve essere contestualmente notif‌icata,
a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammis-
sibilità.”.
c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l bis) è aggiunta
la seguente: “l ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dal-
l’articolo 612 bis del codice penale;”;
d) dopo l’articolo 384, è inserito il seguente: “Art. 384 bis
(Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli uff‌iciali
ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente
dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abi-
tualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi
è colto in f‌lagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis, comma
6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte
criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale
pericolo la vita o l’integrità f‌isica della persona offesa. 2. Si ap-
plicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli
385 e seguenti del presente titolo.”;
e) all’articolo 398, comma 5 bis, dopo le parole “agli articoli”
sono inserite le seguenti: “572,”;
f) all’articolo 406, comma 2 ter, dopo le parole “di cui agli
articoli” sono inserite le seguenti “572,”;
g) all’articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3
bis. Per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale, l’avviso
della richiesta di archiviazione è in ogni caso notif‌icato, a cura
del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al
comma 3 è elevato a venti giorni.”;
h) all’articolo 415 bis, comma 1, dopo le parole “e al difenso-
re”, sono aggiunte le seguenti: “nonchè, quando si procede per il
reato di cui all’articolo 572 del codice penale, anche al difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona of-
fesa”;
i) all’articolo 498:
1) al comma 4 ter, dopo le parole “agli articoli” sono inserite
le seguenti: “572,”;
2) dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente:

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT