Decisioni Plenarie - Sentenza nº 24 da Council of State (Italy), 06 Novembre 2013

Data di Resoluzione06 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Riccardo Virgilio, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 246/2012, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 33 di A.P. del 2013, proposto dalla s.r.l. Centro Idro-Geo-Tecnico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati . Gabriella Caudullo, Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Comune di Ragusa;

Presal Costruzioni s.r.l.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Caudullo e Caruso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Comune di Ragusa indiceva un pubblico incanto per l'aggiudicazione di alcuni lavori, per un importo a base d'asta pari a ? 1.108.699,96, risultando classificate all'esito delle operazioni di gara, al primo posto, la Presal Costruzioni s.r.l. (in seguito ?Presal?), al secondo il Centro Idro-Geo-Tecnico s.r.l. (in seguito ?Centro).

    In sede di accesso il Centro riscontrava la sussistenza di alcune gravi irregolarità a carico delle imprese Italcompany s.r.l. e Consores s.r.l.. La commissione di gara prendeva atto di tali irregolarità e, con provvedimento n. 200 del 4 novembre 2011, dopo aver escluso le società Italcompany e Consores, revocava il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti della Presal; riconvocatasi quindi per la nuova determinazione della media dei ribassi offerti la commissione, il 9 novembre 2011, aggiudicava la gara in via provvisoria al Centro.

    A seguito di segnalazione della Presal la commissione si riconvocava nuovamente provvedendo all'esclusione di quattro imprese, fra le quali l'impresa Spallina Lucio a causa della mancata sottoscrizione dell'offerta economica.

    Con determinazione dirigenziale del 30 novembre 2011 veniva infine approvato l'esito delle operazioni di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Presal.

  2. Il Centro, con il ricorso n. 3272 del 2011, adiva il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l'illegittimità dell'esclusione dell'impresa Spallina Lucio.

    La Presal, costituitasi in giudizio, proponeva ricorso incidentale contestando, con il terzo motivo di censura, l'esclusione della Italcompany e chiedendo, per effetto dell'ideale riammissione di quest'ultima, l'aggiudicazione in suo favore.

  3. Il T.a.r. adito, con la sentenza redatta in forma semplificata n. 246 del 2012, ha accolto la detta censura, con assorbimento delle altre e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale.

  4. Il Centro, con l'appello n. 120 del 2012 proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (in seguito ?CGA?), ha impugnato la citata sentenza di primo grado. La Presal, costituitasi, ha contestato le deduzioni dell'appellante e riproposto i motivi del ricorso incidentale proposto in primo grado

  5. Il CGA:

    - con la sentenza non definitiva n. 659 del 2012 ha giudicato l'appello fondato nella parte (primo motivo) diretta contro l'esclusione dell'impresa Spallina Lucio e ha disposto incombenti istruttori;

    - con la successiva sentenza non definitiva, n. 590 del 2013, ha accolto in parte l'appello e contestualmente ha rimesso con ordinanza a questa Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a. e dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 373 del 2003, l'esame di questioni di diritto rilevanti per la decisione definitiva della controversia.

  6. In particolare il CGA con la sentenza n. 590 del 2013:

    - ha accolto l'appello nella parte relativa alla legittimità dell'esclusione della Italcompany s.r.l.;

    - ha affermato che ciò ?non comporta ancora, tuttavia, l'accoglimento integrale delle pretese avanzate dal Centro, dovendosi esaminare gli altri motivi del ricorso incidentale proposto dalla Presal, specificamente diretti contro l'ammissione del Centro alla gara?;

    - ha ritenuto, visti i detti motivi del ricorso incidentale, di portare all'esame dell'Adunanza plenaria le correlate questioni di diritto poiché oggetto di dubbi interpretativi.

  7. All'udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

  8. Nell'ordinanza di rimessione si riferisce che la Presal, con il primo e con il secondo motivo del ricorso incidentale:

    - ha richiamato le seguenti prescrizioni: il punto 3, lettera d), del disciplinare di gara, in cui si stabilisce a pena di esclusione che l'indicazione dei nominativi, delle date di nascita e della residenza deve essere fatta non soltanto dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal direttore tecnico ma anche dal socio di maggioranza nel caso di società (diverse dalle s.a.s. e dalle s.n.c.) con meno di quattro soci; l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici, in seguito ?Codice?), per cui le dichiarazioni ivi previste devono essere rese per le società di capitali con meno di quattro soci, a pena di esclusione, anche dal socio di maggioranza;

    - ha rilevato che i soci del Centro erano tre, di cui uno, la signora Beatrice De Vita, titolare di una quota pari a euro 3.333,34 su un capitale sociale complessivo di euro 10.000,00 e che il detto socio di maggioranza non aveva osservato le disposizioni citate essendo state rese le dichiarazioni prescritte soltanto dall'amministratore unico e direttore tecnico ing. Luigi De Vita;

    - per cui, a fronte di tale inosservanza, la commissione di gara...

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