Sentenza nº 5343 da Council of State (Italy), 08 Novembre 2013

Data di Resoluzione08 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00362/2013, resa tra le parti, concernente adozione definitiva del P.R.G. del Comune.

sul ricorso numero di registro generale 3682 del 2013, proposto da:

Comune di Saluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Martino, con domicilio eletto presso Fabrizio Pietrosanti in Roma, via di Santa Teresa, 23;

Maddalena Gullino, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

Regione Piemonte, Sedamyl s.p.a., non costituiti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maddalena Gullino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Paolo Federico Videtta e Fabrizio Pietrosanti (su delega di Giovanni Martino);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora Maddalena Gullino, proprietaria di un appezzamento di terreno a destinazione agricola nel territorio del Comune di Saluzzo, ha impugnato la delibera comunale n. 56 del 25 maggio 2011, recante adozione del nuovo piano regolatore generale - P.R.G., insieme con gli atti presupposti, per effetto dei quali i fondi di sua proprietà sono stati inseriti nel ?Comparto CSI ? 2 comparto produttivo integrato che si attuerà mediante S.U.E. di iniziativa pubblica?.

Con successivo ricorso, la signora Gullino ha anche impugnato la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 16-3906 del 29 maggio 2012, con cui il P.R.G. è stato definitivamente approvato.

Con sentenza 22 marzo 2013, n. 362, il T.A.R. per il Piemonte, sez. I, che aveva disposto verificazione in ordine al primo ricorso, riuniti i ricorsi li ha accolti, ritenendo che la scelta di istituire il comparto CSI-2 non fosse sostenuta da quella motivazione circostanziata che solo consentirebbe ? a norma dell'art. 25, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 55 ? di distogliere i terreni agricoli indicati dalla norma dalla loro naturale vocazione. Oltre alla irragionevolezza della decisione (adottata ? sembra ? in vista della delocalizzazione di uno stabilimento industriale dell'impresa Sedamyl, da realizzarsi peraltro in tempi eccessivamente lunghi e comunque superiori al termine decennale assegnato al P.R.G. dall'art. 12 della citata legge regionale), il nuovo strumento urbanistico sarebbe in contrasto con la pianificazione sovraordinata (il piano territoriale regionale ? P.T.G.), che per i terreni agricoli inclusi nelle classi I e II non consentirebbe utilizzazioni diverse da quelle con l'agricoltura.

Contro la sentenza, il Comune ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva, sull'argomento che essa sembrerebbe avere disposto l'annullamento del nuovo...

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