Sentenza nº 259 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione07 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 259

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 24 dicembre 2012 ed iscritto al n. 195 del registro ricorsi 2012.

Udito nell'udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 18-21 dicembre 2012 e depositato il successivo 24 dicembre (r.r. n. 195 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).

  2. — Dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni censurate, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la normativa regionale ha inciso nella fase di individuazione di soggetti privati destinatari di provvedimenti pubblici ampliativi della loro sfera soggettiva introducendo, per determinati casi, una limitazione legale a monte nella possibilità di scelta tra i soggetti, privilegiandone alcuni (per ragioni sicuramente commendevoli e in linea astratta conformi ad altre disposizioni contenute in leggi statali).

    Ad avviso del ricorrente, così operando, il legislatore regionale avrebbe violato la propria sfera di attribuzioni, in quanto, pur essendo precisato all’art. 1 della detta legge che la materia è regolamentata «in armonia con i principi costituzionali» e «nel rispetto delle competenze dello Stato», con la norma impugnata sarebbe disciplinato un settore rimesso, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato.

    Infatti, secondo la difesa statale, non si potrebbe porre in dubbio che – come lo stesso comma 1 dell’art. 10 chiarisce attraverso un generico riferimento al “codice dei contratti” – le disposizioni impugnate, regolando la materia della scelta del contraente e della concessione di finanziamenti pubblici da parte della pubblica amministrazione, andrebbero ad incidere nel campo dell’intervento diretto o indiretto dello Stato nell’attività economica.

    Si tratterebbe di materia nella quale sarebbe prioritaria la tutela della concorrenza, che non potrebbe essere alterata a pena d’incorrere in violazione di norme nazionali e sovranazionali.

    Il ricorrente sottolinea come la delicatezza del settore abbia indotto il legislatore costituzionale a concentrare in capo allo Stato le relative competenze legislative, anche al fine di scongiurare una possibile disparità di trattamento sul territorio nazionale.

    Esse sarebbero sottratte alle Regioni in forza della espressa indicazione contenuta nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rimette, tra le altre materie, anche la «tutela della concorrenza» alla competenza esclusiva statale.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come tale principio sia ribadito...

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