Sentenza nº 5281 da Council of State (Italy), 04 Novembre 2013

Data di Resoluzione04 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 01219/2007, resa tra le parti, concernente il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

sul ricorso numero di registro generale 6216 del 2007, proposto da:

Zanchetti Franca, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Maria Papadia e dall'Avv. Germana Cestari, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Alberto Maria Papadia in Roma, via Catanzaro, n. 9;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Papadia e l'Avvocato dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La dott.ssa Franca Zanchetti ha presentato domanda per partecipare al corso-concorso riservato per dirigenti scolastici, indetto ai sensi della l. 43/2005 e del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3.10.2006, per il personale che avesse ricoperto per almeno un anno le funzioni di preside incaricato oppure di vicedirettore incaricato o vicedirettrice incaricata negli istituti educativi.

  2. L'interessata, che aveva svolto per tre anni l'incarico di vicedirettrice presso l'educandato San Benedetto di Montagnana, veniva esclusa dalla partecipazione, sul rilievo che ella avesse svolto, in realtà, funzioni di vicedirettrice vicaria e non incaricata.

  3. Avverso tale esclusione ella presentava, quindi, ricorso al T.A.R. Veneto e, assumendone l'erroneità per violazione dell'art., ne chiedeva l'annullamento.

  4. Si costituiva nel giudizio di prime cure l'intimato Ministero, resistendo al ricorso ex adverso proposto.

  5. Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1219 del 19.4.2007, respingeva il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti.

  6. Avverso tale sentenza ha interposto appello la dott.ssa Franca Zanchetti che, nel censurare l'erronea lettura o, comunque, la mancata considerazione, da parte del primo giudice, della normativa...

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