Sentenza nº 5251 da Council of State (Italy), 31 Ottobre 2013

Data di Resoluzione31 Ottobre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE II BIS, n. 8439/2002, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia per costruzione albergo.

sul ricorso numero di registro generale 11332 del 2003, proposto dalla Societa' Farmdale Developments Limited, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, corso Vittorio Emanuele II 349;

Comune di Roma;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l'avv. Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Veronese ?84 S.p.a. in data 12 maggio 1995 presentava al Comune di Roma ? Rip. XV un progetto (prot. n. 23925) teso ad ottenere la concessione edilizia per la costruzione di un albergo, da realizzare su di un'area della Capitale in via P.Veronese ? via A.Mantegna della superficie di mq 3.500, in zona D (completamento) del Piano Regolatore. La proprietà dell'area nel frattempo veniva trasferita con atto del 22 dicembre 1995 alla Società Farmdale Development Limited, mentre la Società Veronese ?84 ne acquisiva la gestione.

Il Comune di Roma, nella persona del Dirigente Superiore Reggente la competente Ripartizione XV ? Edilizia privata, respingeva la domanda di concessione con provvedimento negativo n. prot. 411/96 dell?8 maggio 1996, notificato alla Società Veronese il successivo 26 settembre 1996.

Ne scaturiva il ricorso delle due società al T.A.R. del Lazio avverso tale provvedimento reiettivo, impugnato unitamente alla delibera di C.C. del 14.9.1995 n. 203, da esso espressamente menzionata (recante controdeduzioni alle osservazioni alla delibera di G.M. n. 3622/90 di adozione della variante al P.R.G. per il reperimento di aree per servizi e verde pubblico). Venivano altresì contestualmente impugnate le delibere del C.C. n. 157 del 27 luglio 1995 e n. 158 del 27/31 luglio 1995, aventi rispettivamente ad oggetto la perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 41 quinquies L. n. 1150/1942, come modificato dall'art. 17 L n. 765/1967, e la definizione delle zone omogenee di cui allo stesso articolo per l'applicazione del Decreto Interministeriale del 2.4.1968 n. 1444, delibere entrambe richiamate dalla già citata n. 203/1995.

Le numerose censure dedotte dalle società ricorrenti sarebbe state così sunteggiate dal Giudice adìto:

A) Censure a carico della Determinazione Dirigenziale n. 411/1996, avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 1187 del 19.11.1968. Eccesso di potere per errore dei presupposti. Conseguente violazione dei contenuti sostanziali della disciplina della zona D di cui all'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.. In sintesi: il progetto edilizio è conforme alla disciplina sostanziale prevista per la zona D; il Comune non può opporre con il provvedimento impugnato il vincolo di attesa dei piani particolareggiati, tenuto conto che tale vincolo è decaduto per decorso del quinquennio di efficacia;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. In sintesi: lo strumento attuativo nel caso in esame comunque non necessita, essendo l'area ubicata in zona già edificata e urbanizzata;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 8° e 9° comma, L. n. 765/1967 e del D.M. n. 1444/68. Violazione dei giudicati aventi efficacia erga omnes. In sintesi: con l'impugnato provvedimento si asserisce che l'area sarebbe carente secondo la delibera C.C. n. 203/95 di standards urbanistici, ma la disposizione, introdotta dalla Regione come modifica alla variante adottata con delibera C.C. 2632/74, che prescriveva l'inedificabilità di tutte le aree inedificate in zona D in funzione di esigenze di standards urbanistici, è stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 784/87, avente efficacia erga omnes: pertanto la zona D non è sottodimensionata quanto a standards; inoltre il Comune di Roma, dopo l'annullamento, non ha provveduto, come in casi analoghi, ad individuare nella zona D determinate aree inedificate attribuendo ad esse specifiche destinazioni vincolistiche M3 (servizi pubblici locali) ed N (Verde pubblico di quartiere);

B) Vizi a carico della delibera di C.C. del 14.9.1995 n. 203:

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 L. n. 1150/42 e succ. modif. ed integrazioni. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste. In sintesi: la delibera n. 203/95 non si è limitata a formulare controdeduzioni alle osservazioni avverso la delibera di G.M. n. 3622/90, ma ha accorpato zone urbanistiche diverse di PRG e zone territoriali omogenee diverse ex D.M. 1444/68 in nuovi contesti territoriali definiti ?Ambiti?; ha posto perciò in essere una variante di P.R.G., cosa non ammissibile in sede di delibera di controdeduzioni e, comunque, tale da richiedere una nuova pubblicazione; tale variante è inoltre intimamente contraddittoria avendo previsto che l'adeguamento complessivo degli standards doveva effettuarsi con successivo provvedimento;

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 8° e 9° comma L. n. 765/67 e D.M. n. 144/68 sotto altro profilo: il Comune di Roma ha ignorato l'art. 4 del cit. D.M. applicando gli standards in misura normale, e non dimezzata, anche nelle zone A) e B) (la zona D di P.R.G. corrisponderebbe ad una zona omogenea B);

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delle N.T.A. del P.R.G. Eccesso di potere per errore e falsità di presupposti. Mancato computo degli standards di alcuni comparti e aree già vincolate. In sintesi: con la delibera n. 203/1995 il Comune ha omesso di considerare le zone I di P.R.G.; alcuni comparti, tra cui ?Cristoforo Colombo? confinante con l'area in esame, presentano un saldo complessivo per spazi pubblici pari a 562 ha; la tab. 3 della delib. 3622/90, relativa agli standards a livello urbano indica saldi attivi per servizi pubblici e verde pubblico; la tab. 2, relativa agli standards di quartiere, indica saldi attivi o negativi per le varie Circoscrizioni; manca qualsiasi calcolo di compensazione tra superfici in esuberanza, prevalenti, e superfici in deficit.;

7) Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444/68 e art. 17, VIII e IX comma L. n. 765/67. Eccesso di potere per errore e difetto di presupposti nonché per illogicità e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. In sintesi: l'Amministrazione non ha tenuto conto della variante di P.R.G. n. 74/79, con la quale erano stati reperiti gli standards un misura più che sufficiente, applicando indici per spazi e servizi pubblici superiori a quelli del D.M. cit.; con la delibera 3622/90 l'Amministrazione ha provveduto alla riconferma in blocco degli stessi precedenti vincoli sugli stessi siti, non tenendo conto che le previsioni originarie di P.R.G., erano state modificate a seguito di eventi urbanistici sopravvenuti (Varianti generali e speciali, P.T.P., P.U.P ecc.), che avevano comportato una riduzione di esigenze di standards; in relazione a ciò l'Amministrazione non avrebbe dovuto concludere nel senso di una asserita carenza di standards nella zona di riferimento;

8) In subordine, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo. In sintesi: la delibera impugnata senza istruttoria e motivazione ha proceduto ad una delimitazione dei c.d. ambiti, diversa e in contrasto con quella effettuata in precedenza (delibere C.C. n. 2982/77 e n. 158/95);

9) a)Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 8° e 9° comma L. n. 765/67 e D.M. n. 144/68 sotto altro profilo. b) Eccesso di potere per illogicità manifesta. In sintesi: l'Amministrazione ha illegittimamente creato la categoria dei c.d. ambiti, non prevista dalla normativa vigente, inserendo in uno stesso ambito una pluralità di zone urbanistiche di P.R.G. e di zone omogenee ex cit. D.M.; i criteri di delimitazione degli ambiti (caratteristiche fisiche del territorio, particolari linee di separazione del tessuto urbano) sono illogici, non essendo rilevanti le predette caratteristiche fisiche, ma solo quelle urbanistiche, cioè le diverse...

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