Sentenza nº 255 da Constitutional Court (Italy), 31 Ottobre 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione31 Ottobre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 255

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 8, 10 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) e degli artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica) promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 3-5 e il 14-20 dicembre 2012, depositati in cancelleria il 6 e il 20 dicembre 2012 ed iscritti ai nn. 183 e 190 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati dello Stato Stefano Varone e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento e Stephan Beikircher e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 3-5 dicembre 2012 (reg. ric. n. 183 del 2012) e depositato presso la cancelleria il 6 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 3, 4, 8, 10 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    1.1.– Le disposizioni impugnate riguardano l’organizzazione dei servizi farmaceutici. In particolare, l’art. 3 della legge prov. Trento n. 21 del 2012 apporta le seguenti modificazioni all’art. 58 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico): «a) nel comma 2 le parole: “nella pianta organica” sono soppresse; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. La Provincia determina il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie, su proposta dei comuni interessati, sentiti l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I comuni formulano la proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La proposta dei comuni interessati è atto obbligatorio per legge, ai sensi dell’ordinamento regionale. La normativa statale definisce i parametri di individuazione del numero delle farmacie, i tempi di revisione dello stesso, i criteri di localizzazione delle nuove farmacie e la disciplina delle prelazioni.”; c) nel comma 3 le parole: “, per l’esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie” sono sostituite dalle seguenti: “e per l’esercizio della vigilanza”».

    L’art. 4 della legge provinciale impugnata inserisce nella legge prov. Trento n. 29 del 1983 l’articolo 59-bis (Disposizioni relative alla programmazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività –, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), in base al quale «1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, relative all’individuazione delle sedi farmaceutiche in vista del concorso straordinario previsto dal medesimo articolo, la Giunta provinciale individua le nuove sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 2-bis. Gli atti relativi alla determinazione del numero delle farmacie e alla loro localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono utilizzati nell’ambito del procedimento previsto da questo articolo. 2. Per lo svolgimento del concorso straordinario e l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche si applicano i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 in riferimento al concorso stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di svolgimento del concorso straordinario.».

    L’art. 8 della medesima legge prevede, al primo comma, che «Le modifiche apportate da questa legge alla legge provinciale sul commercio 2010 promuovono l’applicazione del principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali». Il secondo comma dispone che «la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituita dalla seguente: “c) per ‘medie strutture di vendita’ gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni;”».

    L’art. 10 della legge provinciale stabilisce che «L’articolo 11 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente: “Art. 11 Condizioni per l’apertura delle grandi strutture di vendita 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, l’apertura di strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a quella stabilita dall’articolo 3, comma 1, lettera c), è consentita nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall’articolo 13. 2. Per la definizione dei criteri di programmazione urbanistica relativi all’apertura delle strutture previste dal comma 1, la deliberazione prevista dall’articolo 13 è approvata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo particolare i parametri relativi al contenimento dell’impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici nonché le esigenze di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e di tutela della salute; le analisi tengono conto, in particolare, degli obiettivi strategici del piano urbanistico provinciale, anche con riguardo al rispetto della carta del paesaggio e del sistema infrastrutturale e dell’obiettivo di un equilibrato rapporto tra territorio libero e territorio costruito. 3. Per coniugare le esigenze di sviluppo delle grandi strutture di vendita con quelle di tutela dell’ambiente e di salvaguardia dell’integrità del territorio non edificato e con gli altri interessi individuati dall’articolo 10, comma 2, la Giunta provinciale, avvalendosi anche delle analisi previste dal comma 2, individua con deliberazione le zone del territorio provinciale nelle quali può essere eventualmente effettuata la localizzazione di massima delle strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a 10.000 metri quadrati. 4. La deliberazione prevista dal comma 3 è approvata dalla Giunta provinciale sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la comunità e il comune o i comuni interessati ed è preventivamente sottoposta a valutazione strategica prevista dal D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 13 le comunità provvedono, anche avvalendosi delle analisi previste dal comma 2, alla localizzazione delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a quella stabilita dall’articolo 3, comma 1, lettera c), ed inferiore a 10.000 metri quadrati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, attraverso l’adeguamento del piano territoriale, ai sensi dell’articolo 32 dell’allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e secondo le disposizioni previste dal titolo V (Disposizioni in materia di titoli abilitativi) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, a seguito dell’approvazione della deliberazione prevista dal comma 3 le comunità provvedono alla localizzazione delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati attraverso l’adeguamento del piano territoriale, ai sensi dell’articolo 32 dell’allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 e secondo le disposizioni previste dal titolo V della legge urbanistica provinciale. 7. Per il territorio individuato ai...

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