Sentenza nº 252 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione28 Ottobre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 252

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito del decreto di sequestro n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012, e della richiesta di documentazione n. 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, adottata dalla stessa Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 21 febbraio 2013, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 17 dicembre 2012 ed il 22 aprile 2013, depositati in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed il 29 aprile 2013 ed iscritti al n. 16 del registro conflitti tra enti 2012 ed al n. 4 del registro conflitti tra enti 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Luigi Manzi e Carola Pagliarin per la Provincia autonoma di Bolzano, il procuratore regionale Robert Schülmers per la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso (reg. confl. enti n. 16 del 2012) notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2012, nonché alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, e alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 15-20 dicembre 2012, e depositato il 21 dicembre 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso − in riferimento agli artt. 5, 97 (in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione), 100, 103, 114, 116, 117, 118 e 119 della Costituzione e agli artt. 4 (in particolare, comma 1, lettera a), 8 (in particolare, comma 1, lettera a), 16, 52 e 69 e seguenti dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), disciplinanti, questi ultimi, la «Finanza della regione e delle province» − conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012 e notificatole il 18 ottobre 2012. Con tale atto istruttorio, emesso nell’àmbito del procedimento per responsabilità amministrativa n. V2012/00402, la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale di Bolzano aveva disposto il sequestro in originale di «tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate sul capitolo di spesa di pertinenza del Presidente provinciale e relative alle […] annualità […] dal 1994 sino ad oggi (eccezione fatta per l’anno 2011, in quanto già sottoposte a sequestro)», nonché dei «registri in cui sono state e vengono annotate le spese riservate del presidente provinciale dal 1994 ad oggi».

    Dal decreto impugnato risulta che: a) esso faceva séguito a un precedente decreto di sequestro − adottato dalla medesima Procura regionale di Bolzano il 10 ottobre 2012 nell’àmbito del procedimento per responsabilità amministrativa n. V2011/00394, aperto a fronte di notizie di danno erariale relative alle spese per l’organizzazione della festa di compleanno del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Alois Durnwalder tenutasi il 24 settembre 2011 − con il quale detta Procura aveva disposto il sequestro probatorio, tra l’altro, di «tutti i documenti giustificativi inerenti alle spese di rappresentanza e alle spese c.d. riservate compiute o comunque riferibili al presidente provinciale Alois Durnwalder nel corso dell’anno 2011»; b) i riscontri documentali acquisiti in séguito all’esecuzione del decreto di sequestro del 10 ottobre 2012 avrebbero integrato, «a loro volta, una chiara, specifica ed autonoma notizia di danno erariale appresa nel corso dell’istruttoria, che impone autonomi accertamenti da parte del pubblico ministero contabile stante l’assoluta evidenza dei potenziali illeciti contabili commessi» c) da tale documentazione sarebbe infatti «emerso che la quasi totalità delle c.d. spese riservate di pertinenza del Presidente Alois Durnwalder […] non solo pare discostarsi da quelli che sono i requisiti di legittimità delle stesse […] ma […] si traduce in spese prive di apparente connessione con le funzioni esercitate […] essendo in gran parte prive di una seria o comunque certa causa di giustificazione ed aventi in molti casi una indiscutibile matrice esclusivamente personale»); d) «in particolare», l’atto istruttorio sarebbe giustificato dalla «dimensione dei presunti illeciti relativi alle c.d. spese riservate di pertinenza del Presidente Durnwalder» e dalla «sistematicità degli stessi», ciò che farebbe ritenere, «secondo l’id quod plerumque accidit, che tali comportamenti illeciti si siano verificati, con un grado di probabilità pari alla quasi certezza, anche nei periodi di tempo precedenti al 2011 e successivi allo stesso anno», con la conseguenza che sarebbe stato «necessario acquisire tutta la pertinente documentazione relativa alle predette annualità per accertare e quantificare il danno erariale complessivo»); e) poteva, «allo stato degli atti […] ritenersi assai verosimilmente integrato un “occultamento doloso del danno” da parte del Presidente Durnwalder, protrattosi dall’inizio dell’assunzione della Presidenza provinciale ad oggi stante: a) la probabile natura dolosa degli apparenti illeciti commessi dal Durnwalder; b) l’utilizzo del fondo delle c.d. spese riservate anche come forma di provvista per altre spese di dubbia liceità o non altrimenti giustificabili; c) la sistematica mancata sottoposizione delle c.d. spese riservate […] ad una forma di controllo interno compatibile con i principi generali in materia di contabilità pubblica […]; d) la sistematica deliberata sottrazione delle spese riservate a forme di controllo legittimamente esercitate da altri organi provinciali», con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre «dalla data della sua scoperta» − avvenuta, nella specie, il 12 ottobre 2012 (cioè il giorno in cui la documentazione acquisita in conseguenza dell’esecuzione del primo decreto di sequestro del 10 ottobre 2012 fu trasmessa alla Procura regionale) − e che, in ragione di ciò, sarebbe stato «necessario acquisire tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese riservate del presidente Durnwalder relativamente al periodo che va dal 1994 ad oggi (salvo l’anno 2011)».

    Secondo la Provincia autonoma ricorrente, l’impugnato decreto di sequestro violerebbe anzitutto i limiti posti alle attribuzioni della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. Ciò in quanto esso, integrando un’attività istruttoria «non suffragata da elementi concreti e specifici» in ordine al compimento di illeciti amministrativi produttivi di danno erariale, «ma fondata su mere supposizioni» e, quindi, «meramente esplorativa», e comportando l’acquisizione di una documentazione vastissima, concernente l’intero «settore di attività» della Provincia autonoma costituito dalle spese riservate del suo Presidente relativamente a un lunghissimo periodo di tempo (pari a poco meno di un ventennio) per gran parte del quale il diritto al risarcimento del danno erariale avrebbe dovuto ritenersi prescritto, si tradurrebbe, nella sostanza, in un vero e proprio «strumento di controllo generalizzato», «indiscriminato e globale», del citato settore di attività istituzionale del Presidente della Provincia autonoma, non spettante alla Corte dei conti e comportante, perciò, l’illegittima invasione della sfera costituzionale di competenza della Provincia.

    Da detto superamento dei limiti posti alle attribuzioni della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. deriverebbe poi – sempre secondo la Provincia autonoma ricorrente – l’invasione della sfera di autonomia organizzativa, legislativa, amministrativa e finanziaria assegnata alla stessa dalla Costituzione e dallo statuto di autonomia, nonché la violazione dell’art. 97 Cost.

    Risulterebbe lesa, anzitutto, l’autonomia garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 5, 114 e 116 Cost. Il decreto impugnato violerebbe, in particolare, l’autonomia organizzativa della Provincia autonoma, atteso che tale sfera di competenza «si esprime anche attraverso la scelta di assicurare l’espletamento delle finalità e dei compiti propri dell’amministrazione provinciale, nonché la valorizzazione dell’immagine istituzionale della Provincia stessa, per mezzo dello stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura di spese […] riservate».

    Sarebbe poi violata lautonomia legislativa assegnata alla Provincia autonoma dagli articoli 116 e 117 Cost. e 4, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), del suo statuto speciale, i quali attribuiscono, rispettivamente, alla Regione Trentino-Alto Adige la...

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