Sentenza nº 4173 da Council of State (Italy), 14 Agosto 2013

Data di Resoluzione14 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Stefano Baccarini, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del 13 novembre 2012, n. 1871 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione III.

sul ricorso numero di registro generale 8274 del 2012, proposto da:

Impresa Romolo Nachira in proprio e quale mandataria dell'Ati costituenda con Bieffe Costruzioni s.r.l. e Armando Muccio s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;

Comune di Otranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Taurino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Monica Battaglia in Roma, via Cunfida, 20;

Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria dell'Ati con LCI-Lavori Costruzioni Industriali s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Porta Castello, 33.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani, Caggiula, Taurino e Biagini.

  1. ? L'impresa Romolo Nachira ha partecipato, in Ati con Bieffe Costruzioni s.r.l. (d'ora innanzi anche solo Ati Nachira), alla gara indetta dal Comune di Otranto per l'affidamento del contratto di appalto dei «lavori di riqualificazione del porto turistico di Otranto con ampliamento del bacino esistente: intervento di realizzazione degli ormeggi e sistemazione delle aree a terra».

    La gara è stata aggiudicata all'Ati Rossi Renzo Costruzioni s.r.l.

    1.1.? L'Ati Nachira, classificatasi al secondo posto, ha impugnato gli atti della predetta procedura di gara, assumendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per le seguenti ragioni:

    1. violazione del disciplinare di gara, punto 3.1., lettera b), e punto 6, lettera c.5, sub 1) e sub 3, nonché carenza di motivazione, in quanto avrebbe apportato variazioni al progetto iniziale peggiorative o comunque ininfluenti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto;

    2. violazione dell'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, per avere ritenuto irrilevanti «i precedenti penali a carico del procuratore speciale e direttore tecnico della Rossi Costruzioni s.r.l., nonostante la gravità degli stessi, la loro connessione con l'oggetto dell'appalto e l'esiguità del lasso temporale trascorso dalle condanne al momento dell'aggiudicazione»; in particolare, si trattava di due decreti penali di condanna n. 62 del 2010 e n.1267 del 2009, per la commissione dei reati consistenti nella realizzazione, senza permesso di costruire, di opere (palancolato di circa 150 metri, struttura prefabbricata adibita ad uso ufficio e archivio, struttura in telaio metallico, poggiante su base cementizia in adiacenza ad un capannone) in area gravata da vincolo paesaggistico;

    3. violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 163 del 2006, violazione del disciplinare di gara, punto 2.1. paragrafo 2), lettere b) e c), per omesso asseveramento del possesso dei requisiti di moralità professionale da parte dei signori Renzo Malin e Luca Tessarin, consiglieri di amministrazione della società Corte della Libertà, socia al 50% della Renzo Rossi s.r.l., partecipata per l'ulteriore 50% dalla Matir s.r.l; il disciplinare di gara, punto 2.1., nella parte in cui si riferisce al socio di maggioranza «inteso come persona fisica», viene parimenti impugnato qualora venga interpretato in senso contrario alla tesi della necessità che la dichiarazione in esame sia resa dagli amministratori di società di capitali soci di maggioranza ? intesa anche come...

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