Sentenza nº 5144 da Council of State (Italy), 24 Ottobre 2013

Data di Resoluzione24 Ottobre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto al ricorso n. 8813 del 2007:

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione IV n. 05790/2007, resa tra le parti, concernente l'utilizzo illegittimo di impianto radiofonico

quanto al ricorso n. 9452 del 2007:

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione IV n. 05790/2007, resa tra le parti, concernente l'utilizzo illegittimo di impianto radiofonico

sul ricorso numero di registro generale 8813 del 2007, proposto da:

TRS Milano s.a.s. di Di Maio Vincenzo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe W. Cavagna, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso l'Avv. Lorenzo De Sanctis in Roma, piazza Digione, n. 1;

Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni, A.R.P.A. Dipartimento di Como, A.R.P.A. Dipartimento di Varese, Comune di Como, Comune di Varese;

Rai Way s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pandiscia, dall'Avv. Carlo Pandiscia e dall'Avv. Enrico Alfonsi, con domicilio eletto presso l'Avv. Antonio Pandiscia in Roma, via dei Prefetti, n. 17;

Radio Mater Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mossali e dall'Avv. Carlo Sarzana Di S. Ippolito, con domicilio eletto presso l'Avv. Carlo Sarzana di S. Ippolito in Roma, via Cesare Beccaria, n. 16;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Maiolini su delega dell'Avv. Cavagna, l'Avv. Carlo Pandiscia, l'Avv. Guglielmetti su delega dell'Avv. Mossali e l'Avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 9452 del 2007, proposto da

Rai Way s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pandiscia, dall'Avv. Carlo Pandiscia e dall'Avv. Enrico Alfonsi, con domicilio eletto presso l'Avv. Antonio Pandiscia in Roma, via dei Prefetti, n. 17;

Radio Mater Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mossali, del Foro di Bergamo, e dall'Avv. Carlo Sarzana di S. Ippolito, con domicilio eletto presso l'Avv. Carlo Sarzana di S. Ippolito in Roma, via Cesare Beccaria, n. 16;

Ministero delle Comunicazioni, Ministero Delle Comunicazioni ? Ispettorato Territoriale della Lombardia, A.R.P.A. Dipartimento di Como, Comune Di Como, A.R.P.A. Dipartimento di Varese, Comune di Varese;

ad adiuvandum:

T.R.S. Milano s.a.s. di Di Maio Vincenzo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lampiasi e dall'Avv. Giuseppe Walter Cavagna, con domicilio eletto presso l'Avv. Andrea Lampiasi in Roma, via Amedeo Crivellucci, n. 21;

FATTO e DIRITTO

  1. Radio Mater Onlus ha acquistato in data 28.3.1997 da Adierre Planet (già Radio Primarete) gli impianti radiofonici operanti rispettivamente in località Sasso del Ferro Laveno su FM 87.600 Mhz e in località Monte Croce su FM 87.700 Mhz.

  2. Adierre Planet aveva a sua volta acquistato tale impianto da Radio Power l?11.3.1997 nell'ambito del trasferimento del ramo d'azienda.

  3. Radio Power, originaria dante causa, aveva tuttavia ottenuto un diniego di concessione, annullato dal T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 779 dell?11.6.1996, riformata successivamente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2155 del 29.4.2003.

  4. L'Ispettorato per la Lombardia, con ordinanza del 30.5.2006, disponeva la disattivazione del manufatto nei confronti di Radio Mater.

  5. Con provvedimento prot. n. 7977 del 30.5.2006, avente ad oggetto l'impianto di Monte Croce, il direttore dell'Ispettorato territoriale della Lombardia, considerato che Rai Way s.p.a. aveva segnalato interferenze, richiamati i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato in data 21.2.2005 e in data 3.5.2006 e in dichiarata ottemperanza all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1183 del 7.3.2006, ne disponeva l'esecuzione.

  6. La stessa esecuzione veniva ordinata con atto prot. n. 7978 del 30.5.2006, che richiama i predetti pareri e l'ordinanza del Consiglio di Stato, anche in riferimento all'impianto di Laveno, località Sasso del Ferro.

  7. In data 6 e 7 giugno 2006 sono seguite le disattivazioni d'ufficio dei due impianti, ciascuna delle quali risulta da apposito verbale.

  8. Avverso tali atti proponeva ricorso avanti al T.A.R. Lombardia Radio Mater Onlus, deducendo i seguenti motivi:

    1) l'incompetenza e la violazione di legge, in rapporto all'intervento d'ufficio dell'Ispettorato territoriale, lo straripamento di potere, la violazione dell'art. 52 del d. lgs. 177/2005 e dell'art. 32 della l...

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