Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 25 Ottobre 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione25 Ottobre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 250

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

-- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 bilancio pluriennale 2013-2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-20 marzo 2013, depositato in cancelleria il 21 marzo 2013 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2013.

Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 18-20 marzo 2013 e depositato il 21 marzo 2013, iscritto al reg. ric. n. 50 del 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

  2. – Rileva il ricorrente che, con gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 3 del 2013, la Regione Abruzzo ha disposto l’utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate. Osserva altresì che tra le spese la cui copertura è disposta dall’art. 11 della citata legge tramite l’utilizzo dell’avanzo presunto vi sono quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente, iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002). Il Presidente del Consiglio dei ministri assume che tale utilizzo, in quanto effettuato malgrado non sia stata ancora certificata l’effettiva disponibilità dell’avanzo di amministrazione presunto con l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012, violi il principio di equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. ed i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica fissati ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In altri termini, la copertura finanziaria di spese non vincolate attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, che è ancora in pendenza di accertamento per mancata approvazione del rendiconto 2012, realizzerebbe un pareggio di bilancio in sede preventiva non conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. A tale riguardo il ricorrente afferma che, in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 70 del 2012, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991), l’obbligo di copertura avrebbe dovuto essere osservato dalla Regione Abruzzo attraverso la previa verifica della disponibilità effettiva delle risorse impiegate per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate e uscite. Inoltre il Presidente del Consiglio ricorda che la medesima Corte, in relazione al parametro di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., ha ritenuto che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed ha altresì chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa e che «nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente» (sentenza n. 70 del 2012). Il ricorrente ricorda, ancora, come la Corte abbia declinato i canoni contabili fondamentali con specifico riferimento all’avanzo di amministrazione, affermando che quest’ultimo può esistere, giuridicamente e contabilmente, soltanto sul necessario presupposto del suo già avvenuto accertamento, da effettuarsi solo mediante il perfezionamento dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio nel quale l’avanzo si è formato. Prima di tale momento l’avanzo non può che essere «presunto ed – in quanto tale – giuridicamente inesistente» (sentenza n. 70 del 2012).

  3. – In termini generali, il ricorrente osserva che nella legge regionale in esame sembrerebbe non congrua la gestione dei residui perenti, il cui ammontare, al 31 dicembre 2011, per il solo Titolo I della spesa, sarebbe pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013, ove in base agli artt. 13 e 14 impugnati sono complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti risorse per 9 milioni di euro. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che l’entità di tale stanziamento «non appare improntata a criteri di prudenzialità, in quanto, così come sostenuto dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi».

  4. – Le norme impugnate, oltre a violare la regola sostanziale del pareggio di bilancio e di effettività delle coperture, contrasterebbero anche con l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del coordinamento della finanza pubblica. A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la regola secondo cui non è consentito coprire spese mediante...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT