Ordinanza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2013

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione24 Ottobre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 249

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria l’11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 187 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 dicembre 2012 e depositato il successivo giorno 11, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che secondo il ricorrente:

– tale legge, nelle more dell’adozione di un’organica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane, definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani; in particolare, essa prevede all’art. 5, comma 1, che l’unione montana costituisce la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni siti nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali; e al comma 3, che siano le unioni montane a stipulare tra di esse o con singoli comuni apposite convenzioni;

– la formulazione delle norme citate porterebbe a ritenere che l’unione montana sia l’unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani, in contrasto con l’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera b), del...

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