Ordinanza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2013
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 24 Ottobre 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 249
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria l11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 187 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 dicembre 2012 e depositato il successivo giorno 11, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dellarticolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento allart. 117, terzo comma, della Costituzione;
che secondo il ricorrente:
tale legge, nelle more delladozione di unorganica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane, definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani; in particolare, essa prevede allart. 5, comma 1, che lunione montana costituisce la forma per lesercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni siti nelle aree di cui allarticolo 3, ivi compreso lesercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali; e al comma 3, che siano le unioni montane a stipulare tra di esse o con singoli comuni apposite convenzioni;
la formulazione delle norme citate porterebbe a ritenere che lunione montana sia lunico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani, in contrasto con lart. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dallart. 19, comma 1, lettera b), del...
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