Sentenza nº 4924 da Council of State (Italy), 08 Ottobre 2013

Data di Resoluzione08 Ottobre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Anna Leoni, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 1844 del 27 maggio 2008, notificata il 16 luglio 2008, resa tra le parti, con cui in accoglimento del ricorso in primo grado n. 1633/2006 è stato annullato il provvedimento n. 36651 del 6 giugno 2006 recante esclusione dell'interessato dalla procedura selettiva per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro per la durata di ventiquattro mesi di funzionari della terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo tributaria, presso la direzione regionale delle entrate della Lombardia, nonché il presupposto verbale della commissione esaminatrice in data 26 maggio 2006, il provvedimento del Direttore regionale delle Entrate n. 2006/35739 del 1° giugno 2006 di approvazione della graduatoria regionale, in cui l'interessato è incluso con annotazione di età maggiore ad anni 32, nonché il bando della procedura selettiva nella parte in cui stabilisce che il requisito di partecipazione dell'età inferiore a 32 anni debba sussistere anche al momento della stipulazione del contratto, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado

sul ricorso numero di registro generale 7873 del 2008, proposto da:

- Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Luigi Granatiero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Vaiano e Fabio Todarello e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere Marzio n. 3, per mandato a margine dell'atto di costituzione nel giudizio d'appello;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Diego Vaiano e Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. ) Luigi Granatiero, nato il 22 maggio 2006, ha partecipato alla selezione per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro per la durata di 24 mesi di millecinquecento funzionari per la terza area funzionale fascia retributiva F1, attività amministrativo tributaria, per l'Agenzia delle Entrate, limitatamente a quattrocentoventicinque posti previsti per l'Agenzia Regionale della Lombardia, indetta con bando del 19 ottobre 2005.

    L'interessato ha superato la prova tecnico-professionale a quesiti a risposta multipla, svoltasi il 27 gennaio 2006, con punti 26, 42, nonché la prova orale, svoltasi per il medesimo il 23 marzo 2006, è stato inserito nella graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale della Lombardia n. 2006/35739 di prot. del 1° giugno 2006, tra i vincitori, al n. 164, con punti 49,42, con annotazione "> 32 anni".

    Con successivo provvedimento 2006/36651 di prot. del 6 giugno 2006 emanato dal Presidente della Commissione esaminatrice della proceduta selettiva, comunicata all'interessato nota di pari data e protocollo del Segretario della commissione, trasmessa con racc.ta a.r. pervenuta all'interessato il 12 giugno 2006, è stata comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva, in conformità al verbale della commissione del 26 maggio 2006, per aver compiuto il candidato il trentaduesimo anno di età prima della data di stipula del contratto come fissata per il 19 giugno 2006.

    Il bando di concorso, all'art. 2.1, ammetteva alla selezione i candidati che ?alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni? precisando che ?Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando; a sua volta il punto 12.1 stabiliva che i candidati utilmente inseriti in graduatoria sarebbero stati invitati a stipulare il contratto d formazione lavoro ?purché alla data di stipula del contratto non abbiano compiuto 32 anni, così come previsto dall'art. 16 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994 n. 451 e siano disoccupati o inoccupati?.

    Con il ricorso in primo grado n.r. 1633/2006 Luigi Granatiero ha quindi impugnato sia il provvedimento di esclusione che la clausola del bando di cui esso ha fatto applicazione.

    Con ordinanza n. 1429 del 28 giugno 2006, confermata con ordinanza di questa Sezione n. 451 del 30 gennaio 2007, era accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.

    Con la sentenza in epigrafe n. 1844 del 27 maggio 2008, notificata il 16 luglio 2008, il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, ha accolto il ricorso, annullando la clausola del bando e i consequenziali provvedimenti di esclusione dal concorso.

    Con articolata motivazione il giudice di primo grado, mentre ha respinto il primo motivo di ricorso (incentrato sul rilievo che il compimento del 32° anno di età debba riferirsi in effetti al compimento dell'intero anno successivo), ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la disposizione dell'art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, come richiamata dal bando, debba raccordarsi ai principi generali in materia di pubblico impiego, distinguendosi i requisiti di ammissione e i requisiti per la nomina; e...

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