Sentenza nº 4766 da Council of State (Italy), 26 Settembre 2013

Data di Resoluzione26 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA, sez. I, n. 413/2000, resa tra le parti, concernente APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8564 del 2000, proposto da:

TRIMARCHI CONCETTA e proseguito da BUCALO CARMELINA, nella qualità di sua erede, rappresentate e difese dagli avv. Ludovico Villani e Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, n.8;

COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi ed Edda Odone, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/4a;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig. Carmelina Bucalo, quale erede della originaria appellante, e del Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Villani e Pafundi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, con la sentenza n. 413 del 26 aprile 2000, nella resistenza dell'intimato Comune di Genova, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla signora Concetta Trimarchi, proprietaria di un fondo confinante con il Cimitero degli Angeli di Sampierdarena, per: a) l'annullamento: a1) della delibera della Giunta Municipale n. 1815 del 19 novembre 1998 (?Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662/96, del progetto definitivo per l'ampliamento del Cimitero degli Angeli di Sampierdarena, approvazione del progetto esecutivo di un primo lotto funzionale di lavori, dei relativi lavori e delle modalità di gara?); a2) della determinazione dirigenziale n. 19 del 2 aprile 1999 (concernente l'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione e quella temporanea dei fondi privati interessati alla realizzazione dei lavori in questione); a3) della nota prot. 3244 del 7 aprile 1999 (di comunicazione all'interessata dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo dei lavori e dell'occupazione dei beni di sua proprietà a tal fine necessari); oltre che a4) di ogni altro atto presupposto e/o connesso, nonché b) per la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni derivati dagli illegittimi atti impugnati, ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. 21 marzo 1998, n. 80; lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

    Secondo il predetto tribunale, infatti, il Comune di Genova, con successiva delibera di Giunta n. 539 del 20 maggio 1999, aveva revocato la procedura espropriativa avviata con i provvedimenti impugnati, escludendo in particolare la necessità di acquisire per la realizzazione dei lavori in questione beni di proprietà privata, tra cui quelli della ricorrente, per i quali era stata prevista soltanto un'occupazione temporanea ai soli fini delle esigenze di cantiere: ciò determinava il venir meno dell'interesse all'annullamento degli atti impugnati, tanto più che la nuova delibera (priva di qualsiasi finalità di sanatoria dei pretesi vizi da cui sarebbe stata affetta quella originaria) non era stata neppure impugnata. Inoltre, sempre secondo la tesi dei primi giudici, l'impugnazione del provvedimento di occupazione non era fondata su propri autonomi vizi, ma soltanto su quelli derivanti dalla dedotta illegittimità degli atti espropriativi, venuti meno.

  2. Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato, a mezzo del servizio postale il 19 settembre 2000, l'interessata chiedeva la riforma della predetta sentenza, alla stregua di due autonome serie di motivi.

    Con la prima serie, imperniata sull'erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, veniva denunciato: ?1) Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla asserita improcedibilità del ricorso proposto nanti al TAR della Liguria per sopravvenuto difetto di interesse?, negandosi che la nuova delibera n. 539 del 20 maggio 1999 avesse fatto venir meno l'illegittimità dell'occupazione dell'area di proprietà della ricorrente, atteso che si trattava di un atto consequenziale a quelli impugnati, così che l'illegittimità e l'annullamento di essi ne avrebbe comportato la successiva automatica caducazione, escludendosi pertanto la necessità di una sua autonoma impugnazione; ?2) Erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima occupazione?, per l'omessa pronuncia dei primi giudici sulla domanda risarcitoria, a fondamento e prova della quale era stata depositata sin dal primo grado di giudizio una perizia estimativa, cui si rinviava espressamente; ?3) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, e 91 c.p.c.. Manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti decisivi nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese ed onorari di giudizio?, in quanto, ferma l'ampia discrezionalità del giudice in tema di condanna alle spese processuali, era stata ingiustamente ed ingiustificatamente omessa la valutazione del comportamento processuale dell'amministrazione comunale dato che proprio la nuova delibera n. 539 del 20 maggio 1999 aveva evidenziato la fondatezza del ricorso di primo grado, il che avrebbe dovuto comportarne la condanna al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.

    Con la seconda serie di motivi venivano riproposte tutte le censure sollevate in primo grado nei confronti degli atti impugnati, non esaminate.

    Resisteva al gravame l'amministrazione comunale di Genova, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto.

  3. Con decreto n. 2890 del 19 novembre 2012, in accoglimento della istanza presentata dalla sig. Carmelina Bucalo, quale erede della sig. Concetta Trimarchi, è stata disposta la revoca del precedente decreto n. 030 del 18 aprile 2012 di perenzione del ricorso, che è stato pertanto reiscritto sul ruolo del merito.

  4. Nell'imminenza dell'udienza di trattazione, le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive, replicando a quelle avverse.

    Alla pubblica udienza del 17 maggio 2013, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

  5. E? fondato il primo motivo (della prima serie) di gravame, con il quale l'appellante ha...

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