Sentenza nº 4756 da Council of State (Italy), 26 Settembre 2013

Data di Resoluzione26 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE II TER n. 08214/2012, resa tra le parti, concernente approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2013, proposto da:

Comune di Monterotondo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Savo, con domicilio eletto presso l'avv. Anna Maria Venchi in Roma, viale Mazzini, 142;

C.A.I.M.O., Consorzio Artigianale e Industriale di Monterotondo, Elettroservice S.p.A., Sarigo s.r.l., Amico Legno s.r.l., Puntogomme Lazio s.r.l., CRM Costruzione Macchine Romane s.r.l., Team 95 s.r.l., D'Ascenzi Pavimenti S.p.A., Del Broccolo s.n.c. di Enrico Del Broccolo e figli, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Ubertini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Innocenzo XI n. 8;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.A.I.M.O., Consorzio Artigianale e Industriale di Monterotondo, Elettroservice S.p.A., Sarigo s.r.l., Amico Legno s.r.l., Puntogomme Lazio s.r.l., CRM Costruzione Macchine Romane s.r.l., Team 95 s.r.l., D'Ascenzi Pavimenti S.p.A., Del Broccolo s.n.c. di Enrico Del Broccolo e figli e l'appello incidentale dai medesimi appellati proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2013 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Graziano Savo e Gian Luca Ubertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, con sentenza della seconda sezione ter, n. 8214 del 1°ottobre 2010, ha accolto il ricorso proposto da C.A.I.M.O., Consorzio Artigianale e Industriale di Monterotondo, Elettroservice S.p.A., Sarigo s.r.l., Amico Legno s.r.l., Puntogomme Lazio s.r.l., CRM Costruzione Macchine Romane s.r.l., Team 95 s.r.l., D'Ascenzi Pavimenti S.p.A., Del Broccolo s.n.c. di Enrico Del Broccolo e figli per l'annullato della deliberazione del consiglio comunale di Monterotondo n. 28 del 9 giugno 2011 di approvazione del ?Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani? e della delibera di consiglio comunale n. 29 del 9 giugno 2011 di approvazione del ?piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2011 e relativa tariffa igiene ambientale?.

    Il TAR riteneva fondati e assorbenti i motivi di violazione dell'art. 174 del Trattato CEE; dell'art. 238 del d. lgs. n. 152 del 2006 e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, non discriminazione e parità di trattamento; violazione degli articoli 23, 42, 117 e 119, secondo comma della Costituzione; violazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 195, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 152 del 2006 ed eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti (motivi rubricati ai numeri 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo).

    Secondo il TAR, la disciplina transitoria di cui all'art. 238, comma 11 del d. lgs. n. 152 del 2006 che, al fine di evitare vuoti normativi, consente ai comuni l'applicazione delle ?discipline regolamentari vigenti? e, pertanto, i regolamenti disciplinanti la TARSU o la TIA1, non esime i comuni dall'obbligo di applicazione dei principi comunitari recepiti nel nuovo codice dell'ambiente.

    Infatti se è ben vero che in base alla disciplina transitoria l'amministrazione comunale è legittimata ad operare con le vecchie norme ? segnatamente il d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il c.d. metodo normalizzato ? per la determinazione delle tariffe tenendo conto del costo complessivo del servizio e dei soggetti passivi, la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica, è altresì innegabile che la stessa amministrazione non ha il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa (tariffa) e sui casi di esclusione disciplinati dalla legislazione statale.

    A maggior ragione secondo il TAR, i principi comunitari recepiti nel nuovo codice dell'ambiente non possono non ispirare le attuali scelte dell'amministrazione comunale la quale, pur potendo operare con le vecchie norme nell'ambito delle proprie competenze, non può derogare ai principi normativi stabiliti a livello comunitario e poi recepiti dall'ordinamento nazionale.

  2. - Il Comune di Monterotondo con l'atto di appello in esame chiede l'annullamento o la riforma della sentenza di cui deduce sette profili di illegittimità per error in procedendo e in iudicando:

    1) illogicità e incoerenza della motivazione rispetto al decisum; travisamento dei fatti; errata qualificazione giuridica degli atti impugnati in primo grado, quali atti adottati in violazione della riserva di legge; errata ricostruzione dei limiti oggettivi e soggettivi della discrezionalità amministrativa impiegata dal Comune di Monterotondo;

    2) errata e falsa applicazione ed interpretazione e inosservanza delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la fattispecie;

    3) violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009;

    4) errata e in conferente applicazione dei precetti comunitari al caso di specie;

    5) contraddittorietà della motivazione e del decisum rispetto alla motivazione;

    6) contraddittorietà tra la decisione di respingere il primo motivo di ricorso e di accogliere le altre censure; illogicità;

    7) omessa considerazione in fatto e diritto della domanda ed eccezioni formulate in primo grado dalla difesa del Comune.

    In sostanza tutte le censure sono accomunate dalla tesi dell'inapplicabilità al regolamento impugnato dei principi dettati dal d. lgs. n. 152 del 2006, perché le delibere annullate riguardano la c.d. TIA1 che trova fonte normativa nell'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 e che ha natura tributaria, come avrebbe chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 2009.

    ...

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