Sentenza nº 4820 da Council of State (Italy), 26 Settembre 2013

Data di Resoluzione26 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Nicola Russo, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 05527/2005, resa tra le parti, concernente - concessioni per gestione sale gioco bingo - ris.danno

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2013, proposto da:

Playmat Station S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

Ministero Dell'Economia E Delle Finanze, Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Bingomatica Srl;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Economia E Delle Finanze e di Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Fabio Lorenzoni e l'Avvocato dello Stato Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in ottemperanza la parte ricorrente agisce asseritamente per la esecuzione della sentenza n.5527 del dell?11 ottobre 2005 di questa Sezione, della sentenza n.333 del 2007 del Tar Lazio del 17 gennaio 2007 e della sentenza n.295 del 4 febbraio 2008 sempre di questa Sezione.

In fatto, rappresenta che con decreto in data 11 luglio 2001, era stata approvata la graduatoria finale relativa alla gara per pubblico incanto bandita per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione di sale da gioco destinate al Bingo e distribuite nel territorio e ripartite per provincia.

Nella provincia dell'Aquila, nella quale erano disponibili solo due posti per sale da gioco, la graduatoria era la seguente: 1) Bingomatica s.r.l. con 52 punti; 2) Play service s.r.l. con punti 48; 3) Playmat Station s.r.l. con punti 48.

Avverso tale graduatoria la Playmat Station s.r.l., inizialmente terza graduata, aveva proposto ricorso al TAR Lazio lamentando una impropria e non dovuta attribuzione di punteggio a favore della concorrente Bingomatica.

Poichè nel raggio di quasi quattro chilometri dal punto dove doveva essere situata la sala Bingo di Bingomatica s.r.l. non vi era alcuna struttura di intrattenimento, la Playmat aveva impugnato la graduatoria per l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio pari a 2 per la voce B6 (presenza di strutture di intrattenimento quali il cinema, teatri e sale da ballo nelle immediate vicinanze).

Inoltre, poichè la sala era situata in un condominio con la conseguenza che la porzione di parcheggio risultava essere sufficiente per soli 33 posti auto e quindi inferiori al 10 % delle postazioni gioco, veniva dedotta la erroneità di attribuzione del punteggio pari a 5 secondo quanto previsto dalla voce C1 (garage e/o parcheggio).

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso della Playmat che conseguentemente proponeva ricorso in appello; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5527 del 11 ottobre 2005 (sentenza di cui oggi si chiede la corretta e piena esecuzione), riformava la sentenza di primo grado accogliendo l'appello di Playmat e annullava la graduatoria nella parte relativa ai primi tre classificati per la provincia di L'Aquila, per ritenuto ?difetto di adeguata istruttoria e motivazione?.

Con decreto del 23 novembre 2005 (recante ?Modificazione della graduatoria delle Concessioni per la gestione delle Sale destinate al gioco del Bingo della Provincia dell'Aquila di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni?) la graduatoria per la provincia di L'Aquila veniva modificata decurtando dal punteggio originariamente attribuito a Bingomatica (punti 52) 7 punti, di talché la graduatoria approvata recava: 1) Play service s.r.l. con 48 punti; 2) Playmat Station s.r.l. con punti 48; 3) Bingomatica s.r.l. con 45 punti.

Il predetto decreto, inoltre, ordinava a Playmat Station srl il ritiro della scheda di valutazione del progetto, assegnandole i termini di 30 giorni per la prestazione della garanzia e di 150 giorni per l'approntamento della sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo e faceva salvi ?nell'interesse generale?, gli effetti della assegnazione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della società Bingomatica srl.

La Playmat Station s.r.l. e la Bingomatica s.r.l. impugnavano avanti al TAR del Lazio il predetto Decreto del 23 novembre 2005.

La Playmat s.r.l. lamentava, in sostanza, la illegittimità del decreto in quanto era illegittimo il mantenimento della concessione in favore di Bingomatica ed era da ritenersi illegittima la determinazione di assegnare ad essa Playmat i termini di 30 giorni e 150 giorni per la prestazione di garanzia e per l'approntamento della sala; la...

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