Sentenza nº 4702 da Council of State (Italy), 24 Settembre 2013

Data di Resoluzione24 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 620 del 16 dicembre 2011;

sul ricorso in appello n. 4764 del 2012, proposto dal

Comune di Potenza, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Matera, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

Rosa Tavolaro e Michele Laurenzana, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Bencivenga e Luisa Rubino, ed elettivamente domiciliati, unitamente ai difensori, presso l'avv. Maria Federica Della Valle in Roma, via S. Ilaria n. 2, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Francesco Flore, non costituito in giudizio;

Regione Basilicata, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rosa Tavolaro e di Michele Laurenzana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Concetta Matera e Carmine Bencivenga;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4764 del 2012, il Comune di Potenza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 620 del 16 dicembre 2011 con la quale è stato accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto da Rosa Tavolaro e Michele Laurenzana per l'annullamento delle Delibere C.C. n. 13 del 31.3.2009, di approvazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, e n. 21 del 17.3.2008, di adozione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, nella parte in cui includono i terreni, di proprietà dei ricorrenti, tra gli ?ambiti periurbani?.

Dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti affermavano di essere comproprietari di un'area di circa 6750 mq, con volume realizzabile di oltre 3000 mc (foglio 75, part. 241 del catasto del Comune di Potenza) inserita nel previgente P.R.G. nella zona C8-b e che nel nuovo regolamento urbanistico è inserita nell'ambito periurbano.

I ricorrenti, con ricorso notificato al Comune di Potenza ed alla Regione Basilicata il 29.6.2009 e depositato in data 16 luglio 2009, impugnavano il regolamento urbanistico adottato dal Comune di Potenza, laddove, inserendo il terreno di sua proprietà in area periurbana, blocca ogni iniziativa edilizia sino all'approvazione dei piani sovraordinati al regolamento urbanistico, quali il piano strutturale comunale (PSC) e il piano strutturale provinciale (PSP) ovvero il suo sostituto: il piano strutturale metropolitano (PSM).

Tale regolamento urbanistico veniva impugnato nella parte sopra descritta, deducendo la violazione degli artt. 41, 42, 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 25, comma 6, 26, comma 5, 29, 30 e 33, commi 1 e 3, L.R. n. 23/1999, del principio di collegialità connesso all'istituto della Conferenza di servizi, dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Nello specifico, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione era dedotta la violazione degli artt. 25, comma 6, 26, comma 5, 29 e 30 della L.R. n. 23/1999, sull'assunto che il regolamento urbanistico adottato ed approvato dal Comune di Potenza fosse diverso da quello autorizzato dalla Conferenza di Pianificazione e perciò prima della sua approvazione, in seguito agli emendamenti approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 5, L.R. n. 23/1999, avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto all'approvazione della Conferenza di Pianificazione per poi essere ratificato dal Consiglio Comunale. Ciò avrebbe determinato, oltre alla violazione della normativa regionale richiamata, un difetto di istruttoria nell'iter procedurale di approvazione del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione che attribuiscono alla Regione la competenza legislativa in materia di governo del territorio e ai Comuni le funzioni amministrative in...

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