Sentenza nº 11 da Council of State (Italy), 07 Maggio 2013

Data di Resoluzione07 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giorgio Giovannini, Presidente

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

per regolamento di competenza

in rapporto all'ordinanza cautelare del T.a.r. Sicilia, Catania, sezione III, n. 1180/2012, resa tra le parti e concernente un regolamento di competenza su istanza di parte, in tema d'inserimento nell' elenco dei comuni inadempienti per il mancato rispetto del patto di stabilità.

sul ricorso (per regolamento successivo di competenza) r.g.n. 12/2013/Ad. pl., proposto dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sindaco in carica, n.c.;

Visto il regolamento di competenza chiesto dai due Ministeri di cui in epigrafe.

Visti tutti gli atti di causa e le memorie difensive.

Visti gli artt. 15 e 16, c.p.a..

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per i due Ministeri attuali ricorrenti, l'avvocato dello Stato Wally Ferrante.

I) Entrambi i Ministeri coinvolti - difesi dall'Avvocatura generale dello Stato - presentavano ricorso per regolamento di competenza ex art. 13, c.p.a., ricordando come l'art. 77-bis, d.-l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, avesse introdotto nell'ordinamento il principio del c.d. patto di stabilità interno, contemplante sanzioni per i comuni eventualmente inosservanti nel triennio 2008/2011; come la legge n. 42/2009 avesse delegato al Governo una serie di decreti attuativi del federalismo fiscale; come fosse sopraggiunto il d.lgs. n. 149/2011 (in particolare, con il suo art. 13), confermante (in attuazione degli artt. 2, 17 e 26, cit. legge n. 42/2009) le previsioni sanzionatorie e premiali concernenti regioni, province e comuni, non dissimili da quelli di cui al cit. art. 77-bis, d.-l. n. 112/2008, mediante una procedura pattizia munita di clausola di cedevolezza, per i casi d'inadempienza degli enti interessati ex art. 27, legge n. 42/2009: onde, già nell'anno 2011, con decreti ministeriali 24 novembre e 12 dicembre di tale anno, si erano sanzionati taluni enti locali trasgressori, anche in Sicilia (es.: Monreale), come pure accaduto nell'anno 2012, con d.m. di concerto Interno-Finanze 26 luglio 2012 n. 62257, adottato previe note ministeriali Finanze 19 giugno 2012 n. 52868 e 17 luglio 2012 n. 62530.

II) Il comune coinvolto nella vicenda veniva, in particolare, sanzionato per complessivi euro 304.694,00, ex art. 7, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 149/2011, in base alla certificazione comunale prodotta ex art. 1, comma 110, legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011: anno della riscontrata inosservanza, sanzionata con la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura differenziale tra risultato raggiunto ed obiettivo programmatico predeterminato e, comunque, non superiore al 3% delle entrate correnti di cui al rendiconto di bilancio anno 2010, non applicandosi per l'anno 2011 la modificazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, d.-l. 2 marzo 2012 n. 12, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, riducente il fondo sperimentale in misura pari alla differenza tra risultato ottenuto ed obiettivo prefissato).

Seguivano modificazioni al cit. d.m. 26 luglio 2012, tramite il d.m. 25 settembre 2012, previa nota 19 settembre 2012 n. 76458 della Ragioneria generale dello Stato.

III) I due Ministeri ricorrenti per regolamento di competenza (attualmente divenuto solo successivo) eccepivano come, nella specie, si fossero ecceduti i limiti infraregionali dell'efficacia dei discussi provvedimenti, tenuto anche conto degli inevitabili riflessi di quelli sanzionatori su quelli premiali (previsti per gli enti virtuosi, che si sono visti ridurre gli obiettivi - per...

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