Sentenza nº 4490 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2013

Data di Resoluzione11 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZIONE STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 1287/2009, resa tra le parti e concernente l'imposizione di un vincolo su un'area inquinata;

sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2010, proposto dalla s.r.l. Tecno Beton, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via XXIV Maggio, 43;

il Comune di San Vittore del Lazio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero D'Orio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Rosalba Genovese, in Roma, viale Ippocrate, 92;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Giovanni Pesce, per delega dell'avvocato Brunetti, e Rosalba Genovese, per delega dell'avvocato D'Orio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 797 del 2003, proposto dalla s.r.l. Tecno Beton avverso la deliberazione della Giunta municipale del Comune di San Vittore del Lazio n. 97 del 27 novembre 2002, con la quale a carico del complesso industriale per la produzione di laterizi (con circostante terreno della superficie complessiva di mq. 73.510, sito in San Vittore del Lazio, alla Via Casilina sud, km 148,600, acquistato dalla società ricorrente in esito ad asta giudiziaria in forza di decreto di trasferimento del giudice delegato del Tribunale di Cassino del 24 febbraio 2003, per il fallimento della s.r.l. F.lli Musto) era stato apposto il vincolo previsto dall'art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), trattandosi di area considerata inquinata e soggetta ad obbligo di bonifica.

    La società ricorrente aveva esposto che, dopo l'acquisto del compendio in questione, in data 31 marzo 2003 alcuni tecnici comunali, intervenuti per un sopralluogo, le avevano comunicato che la visita era stata effettuata in esecuzione di una delibera comunale inerente alla bonifica del bene acquistato, di cui la ricorrente, a seguito di espressa richiesta, aveva ricevuto dall'ente territoriale intimato una copia, venendo solo allora a conoscenza della circostanza che l'intero compendio acquistato era stato considerato area inquinata, e che il vincolo ex art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era stato apposto in forza dell'impugnata delibera comunale, ossia in epoca antecedente alla celebrazione della predetta asta giudiziaria.

    L'adito T.a.r., previa reiezione dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività ? sul rilievo che la società ricorrente solo il 29 aprile 2003, a seguito di espressa richiesta al Comune, era venuta a conoscenza dell'impugnata delibera ?, basava la pronuncia di rigetto sui seguenti rilievi:

    - l'art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale, anche di natura emergenziale, al responsabile dell'inquinamento, che può non coincidere con il proprietario o con il gestore dell'area interessata;

    - a carico del proprietario dell'area inquinata, non responsabile della contaminazione, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere...

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