Sentenza nº 4527 da Council of State (Italy), 12 Settembre 2013

Data di Resoluzione12 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO n. 00038/2006, resa tra le parti, concernente l'inserimento nell'elenco dei soggetti aventi diritto all'avviamento a selezione

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2007, proposto da:

Teresa D'Agnelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Antonilli e dall'Avv. Antonio Scuncio, con domicilio eletto presso l'Avv. Alfio Paglione in Roma, viale Angelico, n. 39;

Provincia di Isernia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Azzolini, con domicilio eletto presso l'Avv. Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, n. 7;

Asl N. 1 Alto Molise Di Agnone - Gestione Liquidatoria, Asrem - Azienda Sanitaria Regionale del Molise;

Elisabetta Calella, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l'Avv. Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, n. 7;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Ricciardelli su delega dell'Avv. Colalillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con comunicato del 25.11.2004 il Centro per l'Impiego presso la Provincia di Isernia rendeva noto che l'A.S.L. n. 1 ?Alto Molise? di Agnone aveva inoltrato, ai sensi dell'art. 16 della l. 56/1987, la richiesta di avviamento a selezione di n. 6 ?Ausiliari specializzati addetti ai servizi tecnico-economali ed ai servizi socio-assistenziali (Categoria A ? Ex 3° livello), da utilizzare con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 2 unità riservate alle categorie L.S.U.

  2. L'attuale appellante, già ricorrente in primo grado, Teresa D'Agnelli, in quanto iscritta nelle liste ex art. 16 della l. 56/1987, manifestava la propria adesione.

  3. Il Centro per l'Impiego stilava apposito elenco dei nominativi nel quale, oltre alla ricorrente, inseriva anche la controinteressata Elisabetta Calella e comunicava tale elenco alla A.S.L. n. 1 ?Alto Molise?. Questo procedeva alla selezione dei candidati mediante colloquio, ed all'esito stilava la graduatoria nella quale la controinteressata Elisabetta Calella risultava collocata in posizione utile al quarto posto, mentre Teresa D'Agnelli si classificava quinta.

  4. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Molise, quest'ultima impugnava sia l'elenco stilato dal Centro per l'Impiego che la graduatoria dell'A.S.L, eccependo che Elisabetta Calella fosse priva dei requisiti per collocarsi in posizione utile, in quanto aveva svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso la A.S.L. di Agnone dal febbraio all'ottobre del 2004, percependo un reddito di ? 9.353,00. Reddito superiore alla soglia di ? 7.500,00 prevista dalla legge per conservare la qualifica di ?disoccupato? ai fini in questione. Sicché la stessa illegittimamente era stata inserita nell'elenco dei soggetti aventi diritto all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della l. 56/1987.

  5. A sostegno dell'introdotta impugnativa l'interessata deduceva la violazione dell'art. 4 del d. lgs. 181/2000; la violazione dell'art. 1 nn. 1, 3 e 4 dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e le Regioni, oltre che l'eccesso di potere, per errore nei presupposti di fatto e di...

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