Sentenza nº 4347 da Council of State (Italy), 02 Settembre 2013

Data di Resoluzione02 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, sezione I, n. 452/2008, resa tra le parti e concernente l'importo dei contributi per investimenti nel settore del turismo.

sul ricorso r.g.a.n. 8741/2009, proposto da

Marechiaro s.a.s. di Di Bernardo Lia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Rossi e Francesco Camerini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale delle Milizie, 1;

Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Banca Intesa Mediocredito s.p.a., Soget s.p.a. Concessionario servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Teramo, Soget s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, n.c.;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle attività produttive.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, l'avvocato Adriano Rossi e l'avvocato dello Stato Clemente.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

A) Con ricorso notificato in data 1° marzo 2004 la Marechiaro s.a.s di Di Bernardo Lia esponeva che il Direttore generale del Ministero dell'industria aveva disposto in suo favore la concessione in via provvisoria di agevolazioni per ? 175.409,42 - ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488 - concernenti la realizzazione di un programma d'interventi relativo alla costruzione di una nuova struttura con destinazione alberghiera in Roseto degli Abruzzi.

Il programma degli investimenti veniva ultimato nel maggio 2001 dalla Marechiaro, cui venivano erogate una prima tranche di finanziamento per ? 87.704,71, in data 12 maggio 2000, ed una seconda tranche per ? 70.163,77, in data 28 febbraio 2002, residuando quindi un importo da corrispondere per ? 17.540,94.

Per l'annullamento del decreto B4/CD/9131059 del 18 dicembre 2003, con il quale il Direttore generale del Ministero per le attività produttive aveva determinato in ? 73.088,89 il contributo in conto capitale ammissibile in relazione agli investimenti eseguiti dall'impresa originaria ricorrente, per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera in Roseto degli Abruzzi, ed aveva disposto il recupero di ? 84.779,50, pari alla differenza tra l'importo complessivo erogato in via provvisoria in virtù del d.m. n. 82113 del 7 dicembre 1999 ed il suindicato importo ritenuto ammissibile, disponendo altresì che l'importo da restituire venisse maggiorato degli interessi legali computati dalla data delle erogazioni a quella della restituzione, con disimpegno del residuo importo di ? 17.540,94, in precedenza ritenuto ammissibile, la società Marechiaro proponeva ricorso per violazione della circolare ministeriale 19 marzo 1999 e dell'articolo 2359 Cod. civ., non risultando ravvisabile una situazione di collegamento o d'influenza fra la società Caporaletti e la società Marechiaro, pur essendo entrambe in mano allo stesso gruppo soggettivo, trattandosi di società di persone e non di capitali; eccesso di potere per falsi presupposti e carenza istruttoria, comunque, non trattandosi d'imprese facenti capo al medesimo gruppo soggettivo ed in ogni caso non ravvisandosi nessuna delle due ipotesi (come specificamente riportato in ricorso) per cui potesse parlarsi di una situazione di collegamento fra dette società compravendute.

B) La società chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con statuizioni consequenziali in ordine agli oneri processuali.

Con motivi aggiunti notificati il 2 febbraio 2007 la parte ricorrente rilevava la violazione dell'art. 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in rapporto all'art. 474 Cod. proc. civ., in quanto la p.a., in ordine al preteso recupero coattivo, non avrebbe provveduto a munirsi di titolo esecutivo né sarebbe stata in possesso degli atti indicati nell'articolo 474 stesso.

Richiedeva, dunque, la parte ricorrente, oltre all'annullamento del...

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