Sentenza nº 4376 da Council of State (Italy), 03 Settembre 2013

Data di Resoluzione03 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 00546/2012, di accoglimento dell'appello proposto per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania ? Napoli, Sezione VIII, n. 07639/2009, con conseguente reiezione del ricorso originario proposto da Termotetti Costruzioni s.r.l. dinanzi a detto T.A.R.;

inoltre per il risarcimento del danno;

sul ricorso numero di registro generale 5383 del 2012, proposto da:

Rillo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

Comune di Faicchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

Società Termotetti Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Faicchio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria sentenza non definitiva 16 gennaio 2013, n. 240;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati A. Abbamonte e Lentini, su delega dell'avv. E. Soprano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame la Rillo Costruzioni s.r.l. ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe indicata, con la quale è stato accolto l'appello dalla stessa proposto per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania ? Napoli, Sezione VIII, n. 07639/2009 e conseguentemente è stato respinto il ricorso originariamente proposto dinanzi ad esso T.A.R. dalla Termotetti Costruzioni s.r.l. (per l'annullamento del verbale di gara del 29.2.2008, di esclusione della società dalla gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del ?raccordo stradale al centro abitato di Faicchio?, nonché della graduatoria finale, degli atti di ammissione alla competizione dell'impresa Fuschini Costruzioni e della Rillo costruzioni s.r.l. e dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva; inoltre, a seguito di motivi aggiunti, per l'annullamento di tutti i verbali di gara e delle note n. 1692 del 18.3.2008 e 2186 del 4.4.2008).

La attuale ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, comma 4, del d. lgs. n. 104/2010, deducendo che la mancata aggiudicazione ad essa della gara in forma specifica, che sarebbe stata possibile mediante tempestiva esecuzione della sentenza di cui trattasi, la legittima ad ottenere il risarcimento per equivalente, sussistendo l'elemento soggettivo della colpa della pubblica amministrazione (P.A.) (costituendo l'esecuzione della sentenza mediante aggiudicazione della gara alla Rillo Costruzioni s.r.l. atto dovuto, di semplice esecuzione), nonché l'elemento oggettivo.

Con sentenza non definitiva 16 gennaio 2013, n. 240 la Sezione ha respinto le eccezioni formulate dalla difesa del resistente Comune, di inammissibilità della istanza di risarcimento danni, nonché di insussistenza di colpa dell'Amministrazione e del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso; ha quindi affermato la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno dovuto alla Rillo Costruzioni s.r.l. e, ai fini della relativa quantificazione, ha disposto l'acquisizione del fascicolo numero di R.G. del Consiglio di Stato 2079 del 2010, comprensivo del fascicolo di primo grado, necessario per quantificare adeguatamente le somme dovute alla parte ricorrente a titolo di risarcimento danni, mediante verifica di quale fosse la percentuale di utile prevista nella offerta economica di detta s.r.l.. Tanto è stato adempiuto.

In data 1.3.2013 la Rillo Costruzioni s.r.l. ha depositato perizia tecnica dell'ing. Elena Ucci.

In data 2.4.2013 il Comune di Faicchio ha depositato in giudizio perizia giurata dell'ing. Gianfranco Sarnelli.

Con memoria depositata il 5.4.2013 il Comune di Faicchio ha asserito che la Rillo Costruzioni s.r.l. non ha prodotto alcun valido elemento probatorio a supporto delle singole voci di danno di cui esige il ristoro; in particolare, con riferimento al lucro cessante, non avrebbe fornito la prova rigorosa della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto (limitandosi a produrre nuova perizia in cui la percentuale di utile sperata è quantificata nella misura dell?8%) e non avrebbe dimostrato di non aver potuto utilizzare le proprie maestranze ed i propri mezzi per svolgere altre attività nel periodo che interessa; quanto alle richieste risarcitorie a titolo di perdita di ?chance? e di danno emergente, esse secondo il Comune, non essendo citate nella sentenza interlocutoria, sarebbero state respinte.

Alla udienza in camera di consiglio del 23.4.2013 il ricorso in ottemperanza è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

  1. - Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla Rillo...

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