Sentenza nº 4372 da Council of State (Italy), 03 Settembre 2013

Data di Resoluzione03 Settembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00613/2005, resa tra le parti, concernente determinazione di distanza minima di sicurezza

sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Sopa s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Lombardo, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Gloria Di Loreto in Roma, corso di Francia, 182;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l'avv. Cavallaro, in delega dell'avv. Lombardo, e l? avvocato dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. A seguito di un violento incendio, avvenuto per cause accidentali, che aveva interessato il deposito di legname della società Sopa a r.l.., operante nel Comune di Brembate, con coinvolgimento e crollo di un traliccio per la conduzione di energia elettrica e caduta al suolo dei cavi in tensione, con provvedimento del 5 agosto 2003 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo disponeva che ?tra il deposito di legname esterno ed il suddetto traliccio? venisse rispettata una distanza di sicurezza non inferiore a 20 metri.

    Successivamente il Responsabile del Settore Territorio Ambiente del Comune di Brembate con provvedimento prot. n. 18473 del 28.11.2003 diffidava la società Sopa a rimuovere i materiali combustibili dal piazzale esterno al deposito per una distanza non inferiore a venti metri dal palo più esterno del traliccio insistente sulla porzione del piazzale antistante l'immobile utilizzato, facendo riserva, in caso di inadempimento, di ogni altra azione o provvedimento a tutela della sicurezza e della salute pubblica.

    Con ricorso e successivi motivi aggiunti la soc. Sopa insorgeva avverso detti provvedimenti avanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, assumendone l'illegittimità per articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi...

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