Sentenza nº 4311 da Council of State (Italy), 29 Agosto 2013

Data di Resoluzione29 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

(per ambedue i ricorsi) della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07042/2011, resa tra le parti, concernente RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO EX ART. 14 DPR 380/01

sul ricorso numero di registro generale 9199 del 2011, proposto da:

Polisportiva Parioli Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Riccardo Olivo, Gianluca Riitano, Adriana Boscagli, Gianmaria Covino, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rodolfo Murra, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, Commissario Delegato Per Lo Svolgimento dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Circolo Canottieri Aniene Assl, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni N.288;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile e di Circolo Canottieri Aniene Assl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Federico Tedeschini, Pier Ludovico Patriarca, Giovanni Benedetto Carbone, Mario Sanino e Giovanni Palatiello (avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2011, proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato svolg.mondiali nuoto Roma 2009 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Roma Capitale, Polisportiva Parioli Spa;

Circolo Canottieri Aniene Assl, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni n.288;

FATTO

  1. Con l'appello in esame, a società Polisportiva Parioli imugna la sentenza 8 agosto 2011 n. 7042, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha rigettato il suo ricorso ed i ricorsi per motivi aggiunti proposti:

    - avverso la nota 11 gennaio 2010 n. 1313, nella parte in cui, in risposta all'istanza della ricorrente, il Comune di Roma ha affermato la propria competenza a rilasciare il titolo autorizzatorio di cui all'art. 14 DPR n. 380/2001, anche in presenza dell'attribuzione in deroga di tale competenza al Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto ?Roma 2009?;

    - avverso la delibera della Giunta Comunale di Roma 30 giugno 2010 n. 196, nella parte in cui quest'ultima ha ribadito l'interesse pubblico (e fatti propri i relativi progetti) esclusivamente in riferimento agli impianti ivi indicati, senza includere fra essi anche l'impianto della Polisportiva Parioli s.p.a. (I ric. per motivi aggiunti);

    - avverso la determinazione del Comune di Roma, comunicata con nota 15 dicembre 2010, nella parte in cui, pur riconoscendo la conformità allo strumento urbanistico di riferimento delle opere realizzate dalla ricorrente, ritiene necessario iol rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, subordinato tra l'altro al pagamento dell'oblazione (II ric. per motivi agg.).

    Con il predetto ricorso era stata altresì proposta domanda di accertamento della equipollenza o della validità a tenere luogo del permesso di costruire ex art. 14 DPR n. 380/2001, del provvedimento di raggiunta intesa 18 giugno 2008 prot. n. 3047/RM2009 e del decreto 30 giugno 2009 n. 6198/RM2009, con il quale il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto ?Roma 2000? ha approvato il nuovo Piano delle opere, comprendente, fra gli impianti sportivi di proprietà privata, anche quello della Polisportiva Parioli.

    La presente controversia riguarda, in sostanza, la denegata regolarizzazione, da parte del Comune di Roma, delle opere eseguite dalla società appellante per lo svolgimento dei mondiali di nuoto Roma 2009.

    Infatti, avanzata dalla società domanda di (eventuale) regolarizzazione, il Comune di Roma, con la nota impugnata, ha fatto presente che quest'ultima - non essendo riconducibile ad una richiesta di permesso di costruire in sanatoria - era comunque subordinata alla formalizzazione di un'apposita domanda volta a conseguire il titolo mancante, corredata da tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

    Gli interventi realizzati erano in tal modo considerati illegittimi, perché privi di un titolo autorizzatorio edilizio. E ciò a fronte di atti (provvedimenti di raggiunta intesa del 18 giugno 2008, integrato dal provvedimento 12 giugno 2009; decreto 30 giugno 2009), che ? nella prospettazione della ricorrente in I grado - avrebbero già autorizzato i lavori di ampliamento e potenziamento del centro sportivo di sua proprietà, sussistendo il potere del Commissario delegato di definire gli interventi, in deroga alle previsioni urbanistiche vigenti.

    La sentenza appellata ha innanzi tutto rilevato che:

    - il primo atto impugnato (nota 11 gennaio 2010 del Comune di Roma) ha carattere provvedimentale, in quanto esso ?sia pure implicitamente, qualifica come abusivi gli interventi edilizi realizzati dalla Polisportiva Parioli per lo svolgimento dei mondiali di nuoto Roma 2009, informando, proprio in ragione dell'attuale assenza di titolo abilitativo, che l'eventuale regolarizzazione delle opere è subordinata alla presentazione di una domanda di sanatoria?;

    - è inammissibile la domanda di accertamento poiché essa (e la relativa azione) ?postula la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta in giudizio che, nel caso di specie, ha invece natura di interesse legittimo?. Precisa la sentenza che ?d'altra parte, l'interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla ricorrente si concreta proprio nell'accertamento della liceità e della legittimità dell'intervento edilizio realizzato per lo svolgimento dei campionati del mondo di nuoto e tale bene della vita potrebbe essere conseguito con l'eventuale accoglimento dell'azione di annullamento...

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