Sentenza nº 4322 da Council of State (Italy), 30 Agosto 2013

Data di Resoluzione30 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio ? Roma, Sezione II Bis, n. 09141/2012, resa tra le parti, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul lodo arbitrale n. 97/10 sottoscritto in data 8 luglio 2010 e depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 15.7.2010, nonché per il risarcimento dei danni subiti.

sul ricorso numero di registro generale 9038 del 2012, proposto da:

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Occagna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Lo Russo, in Roma, via Vittorio Veneto, n. 108;

Ingegneri Ruggeri RDS s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Impresa Pietro Cidonio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 88;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ingegneri Ruggeri RDS s.p.a.;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Domenico Occagna e Corinna Fedeli su delega dell'avv. Stefano Vinti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La Ingegneri Ruggeri R.D.S. s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Impresa Pietro Cidonio s.p.a., ha proposto ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Lazio sia per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul lodo arbitrale n. 97/10 sottoscritto in data 8 luglio 2010 e depositato in data 15.7.2010 (con cui il Collegio Arbitrale ha definito la controversia insorta tra le parti in relazione all'adempimento della Convenzione sottoscritta in data 11.5.2001 ?per l'affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di ampliamento del nuovo cimitero comunale e la gestione delle attività e dei servizi connessi al recupero economico ex art. 37 bis della L. n. 109/94?), sia per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito della mancata esecuzione dell'indicato lodo arbitrale.

La Sezione II Bis di detto T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, premesso che era preclusa la disamina della eccezione di parziale inesistenza del credito azionato e delle ulteriori deduzioni di parte ricorrente in ordine agli sviluppi della vicenda in questione formulate dal Comune di Civitavecchia, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della richiesta ottemperanza al lodo arbitrale e ordinando al Comune di Civitavecchia di provvedere, nel termine di sessanta giorni ad ottemperare puntualmente al giudicato formatisi sul lodo medesimo provvedendo a pagare alla parte ricorrente le somme individuate ai punti a), b) e c) del dispositivo del lodo arbitrale n. 97/10; ha invece respinto la domanda risarcitoria per l'assorbente considerazione che la parte ricorrente non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a provare gli ulteriori danni allegati.

Con il ricorso in appello in esame il Comune di Civitavecchia ha chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

  1. - Errato diniego di giurisdizione in ordine alle eccezioni e deduzioni dell'Amministrazione; potere dovere del Giudice dell'ottemperanza di determinare l'esatto contenuto del ?dictum? del lodo anche alla luce della sua motivazione; potere dovere del Giudice dell'ottemperanza di scomputare le somme già percepite dal creditore dall'importo complessivo della condanna.

    Erroneamente il T.A.R. non ha esaminato le eccezioni e le deduzioni del Comune asserendo che gli era precluso in sede giurisdizionale, incorrendo nell'equivoco di ritenere che l'esame delle deduzioni del Comune avrebbe implicato attività di integrazione del lodo.

  2. - Parziale inesistenza del credito per cui si è proceduto; compensazione con le somme incamerate a fronte della collocazione sul mercato di una quota parte dei loculi riscattandi.

    La somma effettivamente dovuta dal Comune in relazione alla lettera a) del dispositivo del lodo oggetto di ottemperanza è pari non ad ? 2.817.941,00 (somma liquidata a fronte di 1378 loculi...

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