Sentenza nº 4250 da Council of State (Italy), 22 Agosto 2013

Data di Resoluzione22 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marzio Branca, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 4665 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Sez. Staccata Di Pescara- Sezione I n. 00697/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00697/2011, resa tra le parti, concernente ADOZIONE E APPROVAZIONE N.T.A. PRG DEL COMUNE DI VASTO RELATIVE ALLA DESTINAZIONE D'USO DI ALCUNE AREE

quanto al ricorso n. 5344 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Sez. Staccata Di Pescara- Sezione I n. 00697/2011, resa tra le parti, concernente adozione e approvazione n.t.a. prg del comune di vasto relative alla destinazione d'uso di alcune aree

sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2012, proposto da:

Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Marina D'Orsogna, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;

Modulo Quattro Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Cinzia Di Marco in Roma, via Savoia N. 78;

Provincia Di Chieti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Modulo Quattro Srl e di Comune Di Vasto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Marina D'Orsogna, Franco Gaetano Scoca e Diego De Carolis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 5344 del 2012, proposto da:

Modulo Quattro Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Mm&A Studio Legale in Roma, via Savoia N.78;

Comune Di Vasto, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Marina D'Orsogna, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;

Provincia Di Chieti;

FATTO

Ric. n.4665/2012 avverso la sentenza n. 697/2012;

Con il ricorso di primo grado l'odierna parte appellata aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, le norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del comune di Vasto, adottato con delibera consiliare 87 del 2007 e approvato con delibera 134 del 2010 e tutti gli atti connessi, strumentali ed istruttori ed i pareri tecnici relativi ai precedenti provvedimenti.

Aveva prospettato svariate doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, tra l'altro, aveva sostenuto la illegittimità degli atti gravati, in quanto asseritamente resi in violazione della direttiva comunitaria 42 del 2001 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 152 del 2006 ed affetti da difetto di istruttoria e sviamento: ciò perché la programmazione urbanistica avrebbe dovuto essere sottoposta alle procedure di valutazione ambientale e strategica, di cui alla citata direttiva comunitaria (mentre tale procedura era stata completamente omessa); parimenti aveva contestato la violazione del d.p.r. 357 del 1997 sostenendo che a cagione della circostanza che nel territorio comunale di Vasto erano presenti dei siti di interesse comunitario, sarebbe stato necessario uno studio apposito per valutare l'impatto ambientale delle NTA.

Il primo giudice ha in primo luogo preso in esame, respingendola, la eccezione di carenza d'interesse al ricorso in relazione alla variante.

Muovendo dalla circostanza che la originaria parte ricorrente risultava proprietaria di alcuni terreni edificabili, per cui lo scopo del ricorso era quello di ottenere una maggiore edificabilità (o comunque una più agevole edificabilità) dei terreni di propria pertinenza, e richiamata la maggioritaria elaborazione giurisprudenziale sul punto, il Tribunale amministrativo ha rilevato che la questione della mancata sottoposizione dello strumento urbanistico alla valutazione ambientale era stata prospettata qual indice della mancata accurata disamina delle ripercussioni della nuova normativa sull'intero assetto urbanistico comunale ed ha affermato che il lamentato vizio incideva direttamente sul terreno di proprietà dell'odierna parte appellata (il quale in virtù della nuova normativa risulta soggetto a maggiori limiti per la possibilità edificatoria).

Da tali considerazioni ha fatto discendere la reiezione della eccezione.

Il Tribunale amministrativo ha quindi esaminato nel merito le dedotte censure, accogliendo quella incentrata sulla necessità per il comune di sottoporre le avversate modifiche delle norme tecniche di attuazione alla valutazione d'impatto ambientale (prevista in via generale dalla normativa europea e nazionale di recepimento).

In proposito è stato infatti rilevato che la procedura prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 152 risultava applicabile a tutti gli strumenti urbanistici, con la sola implicita eccezione di quelli che per la loro limitata portata e per il ridotto contenuto non interessavano in alcun modo l'ambiente (eccezione che peraltro avrebbe dovuto risultare dalla motivazione dell'atto di programmazione e che comunque riguardava ipotesi del tutto limitate, ed esulava dalla variante generale al PRG in esame in quanto il raffronto tra la vecchia e nuova normativa del piano confermava che la variante aveva comportato una sostanziale e incisiva modifica di standard, parametri, quantità e qualità degli interventi ammissibili e che l'introduzione di nuovi strumenti attuativi aveva di fatto comportato un ridimensionamento degli standard edilizi e urbanistici e un'alterazione dell'edificabilità).

Parimenti è stata affermata dal primo giudice la illegittimità della procedura seguita, laddove lo strumento non era stato sottoposto al vaglio delle autorità provinciali e regionali per verificarne la conformità al piano provinciale e al piano regionale, soprattutto dal punto di vista ambientale (verifica di conformità e congruità con gli strumenti pianificatori sovraordinati, questa, doverosa ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, in quanto, come anche sostenuto dalla relazione della SUP della provincia di Chieti la proposta di piano, pur apparentemente di livello normativo, incideva in modo strutturale sul sistema delle trasformazioni territoriali).

Sotto altro profilo, è stato affermato che data la presenza nel comune di vasto di siti di interesse comunitario si sarebbe dovuto procedere anche alla valutazione di incidenza.

Accolto pertanto il ricorso, il primo giudice (come peraltro richiesto dall'amministrazione comunale odierna appellante) si è fatto carico di stabilire la portata del proprio dictum demolitorio stabilendo quale fosse la latitudine dei poteri dell'amministrazione per conformarsi alla pronuncia stessa.

Il Tribunale amministrativo ha all'uopo precisato che l? annullamento investiva l'intera variante in quanto non sottoposta a valutazione ambientale e a coordinamento con la pianificazione superiore e che l'annullamento predetto investiva in toto dette norme tecniche di attuazione a partire dal momento - successivo all'adozione, la quale conservava quindi il suo valore anche in salvaguardia - in cui era mancata la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica e la verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata.

Il primo giudice ha altresì stabilito che il Comune in relazione all'intera variante in questione (a parte le parti annullate già dall'adozione) avrebbe dovuto sottoporla alla valutazione ambientale e di conformità alla pianificazione superiore ed eventualmente riesaminarla in toto nella sua discrezionalità, usufruendo delle norme di salvaguardia entro un tempo massimo di mesi otto dalla notificazione o comunicazione della sentenza, trascorso il quale la variante stessa avrebbe perso efficacia in toto con riviviscenza della precedente normativa ed obbligo di rideterminarsi sulla istanza privata.

L? amministrazione comunale di Vasto odierna appellante ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendone la riforma previa sospensione della esecutività riproponendo le eccezioni disattese in primo grado e lamentando che la sentenza impugnata non aveva ponderato la circostanza che la avversata variante normativa aveva apportato una diminuzione del carico urbanistico complessivo mercè decurtazione delle ?cubature? originariamente previste dal PRG del 2001.

Ha in proposito preliminarmente ripercorso, anche sotto il profilo cronologico, la complessa sequenza infraprocedimentale sfociata nella avversata variante normativa, facendo presente che l'attività avviata successivamente alla pubblicazione della sentenza (iter per sottoporre la detta variante normativa alla Valutazione preliminare di compatibilità ambientale) non costituiva in alcun modo acquiescenza alla sentenza.

Nel merito, ha riproposto la disattesa eccezione di carenza di interesse con riguardo alla posizione di parte appellata, posto che l'interesse della stessa ad ottenere/mantenere un più favorevole regime di edificabilità con riguardo al suolo di propria pertinenza non era inciso dalle sollevate problematiche relative alla Vas ed alle altre valutazioni di compatibilità ambientale (il proprio interesse, al contrario, appariva antagonista all'espletamento della Vas).

Con la seconda censura ha ribadito che la valutazione ambientale strategica non era affatto necessaria con riguardo alla variante (meramente normativa) n. 87/2007 avversata.

Il procedimento di variante (essa era stata approvata il 17 novembre 2010 ed adottata il 23 ottobre 2007) era in corso alla data di entrata in vigore (31 luglio 2007) delle disposizioni in materia...

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