Sentenza nº 4058 da Council of State (Italy), 02 Agosto 2013

Data di Resoluzione02 Agosto 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, n. 00349/2003, resa tra le parti, concernente revoca contributi concessi per il recupero del patrimonio immobiliare.

sul ricorso numero di registro generale 8656 del 2003, proposto da:

Regione Liguria, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Orlando Sivieri e Marina Crovetto, con domicilio eletto presso l'avv. Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, 5;

Barlocco Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto De Nardo in Roma, Ottaviano, 66;

Cooperativa del Carmine s.c. a r.l.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti l'avvocato A. Gessini su delega di O. Sivieri.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II, con la sentenza n. 349 del 17 marzo 2003, ha accolto il ricorso proposto dall'attuale appellato Barlocco Giovanni per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Liguria appellante n. 2461 del 19 novembre 2001, nonché della nota n. 4344/164582 del 20 novembre 2001.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che gli atti impugnati riguardano il decreto di revoca degli atti di designazione della Cooperativa Del Carmine a r.l. quale soggetto attuatore degli interventi di recupero di edilizia agevolata, di concessione di contributi ex L. n. 457-1978 e l'atto di recupero, nei confronti della medesima cooperativa e dei soci ricorrenti, dei contributi sugli interessi di preammortamento ed ammortamento erogati.

Ha osservato il TAR che la questione attorno alla quale ruota l'intera controversia attiene al momento in cui deve ritenersi operante il requisito soggettivo del reddito, ai fini della concessione delle agevolazioni edilizie sopra ricordate.

Ove, infatti, la soglia di reddito dovesse essere individuata all'atto della domanda di partecipazione al concorso, verrebbe meno qualsiasi presupposto per la revoca del contributo, poiché a quella data i medesimi avevano dichiarato di possedere il requisito richiesto.

Per il TAR non vi è dubbio che quanto rilevato dai ricorrenti - e cioè che la verifica del reddito posseduto effettuata ad una data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, costituisca una manifesta violazione dell'art. 33 della L. n. 457-1978 e dell'art. 26 della L.R. n. 22-1982 - sia giuridicamente ineccepibile.

Secondo il TAR, la Regione avrebbe erroneamente considerato il modello di procedimento agevolativo adottato, esclusivamente in funzione della veste giuridica del soggetto attuatore dell'intervento, senza guardare alla sostanza della posizione fatta valere dai ricorrenti, i quali erano proprietari fin dall'origine degli alloggi da riadattare e si sono costituiti in cooperativa al fine di meglio coordinare e gestire i lavori e di conseguire gli appositi benefici fiscali.

Per il TAR, la cooperativa Del Carmine ha agito in forma strumentale rispetto al compimento dei lavori, come si evince dalla domanda di partecipazione al concorso, nella quale si fa espresso richiamo alla condizione secondo cui l'intervento è condotto in associazione con altri soggetti privati partecipanti che sono, contemporaneamente, soci della cooperativa medesima e titolari degli alloggi per i quali dovevano eseguirsi le opere di riadattamento.

Pertanto, ha concluso il TAR, la procedura a cui la Regione avrebbe dovuto attenersi era quella relativa ai privati che recuperano la propria abitazione, poiché tutto l'intervento, quantunque condotto in forma associata, tra cooperativa e singoli partecipanti, era riconducibile ai privati ed era finalizzato ad opere di recupero di immobili di cui i ricorrenti risultavano già proprietari; non era, viceversa, applicabile alla condizione dei ricorrenti la situazione dei soci di cooperative assegnatari di alloggi o acquirenti di alloggi da imprese di costruzione, poiché nel caso in esame non vi erano immobili da assegnare o da acquistare e, quindi, non vi era l'ulteriore, necessaria fase di controllo dei requisiti posseduti dai soggetti su menzionati...

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