Sentenza nº 3209 da Toscana, Firenze, 01 Dicembre 2008

Data di Resoluzione01 Dicembre 2008
EmittenteToscana - Firenze

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Maurizio Nicolosi, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Referendario

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 981 del 2006:

  1. della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia n. 264 del 31.03.2006, esibita al ricorrente il giorno 3 aprile 2006;

  2. per quanto possa occorrere, se ed in quanto ritenuta lesiva e nei limiti di cui in ricorso, della Deliberazione dell'Azienda USL 3 di Pistoia n. 124 del 09.02.2006 (Bilancio di Previsione per il 2006), richiamata nel provvedimento di cui sub a);

  3. per quanto possa occorrere, se ed in quanto ritenuta lesiva e nei limiti di cui in ricorso, della Deliberazione dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia n. 66 del 2005, citata nel provvedimento di cui sub a);

  4. per quanto possa occorrere, se ed in quanto ritenuta lesiva e nei limiti di cui in ricorso, della Deliberazione dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia n. 46 del 2006, citata nel provvedimento di cui sub a);

  5. di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati o con i medesimi posto in rapporto di correlazione, nonchè i pareri, le proposte, o le valutazioni che possano avere condotto alla formazione degli atti medesimi;

    e per la declaratoria del diritto del ricorrente

    1) alla partecipazione al procedimento volto alla valutazione delle opportunità ed alla convenienza dell'attivazione di una ?Sezione di Emodinamica Aziendale nell'ambito dell'Area delle Terapie Intensive? presso i Presidi Ospedalieri di Pistoia e Pescia;

    con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente

    alla partecipazione al procedimento volto alla determinazione di ogni eventuale provvedimento consequenziale a quello di cui sub 1), e così precisamente in riferimento all'opportunità ed alla convenienza delle seguenti circostanze e fasi endoprocedimentali:

    2) dell'assegnazione del dott. Marco Comeglio alla Sezione di Emodinamica Aziendale nell'ambito dell'Area delle Terapie Intensive dei Presidi Ospedalieri di Pistoia e di Pescia nonchè dell'attribuzione al medesimo della qualità di Responsabile della struttura medesima;

    3) del trasferimento alla Sezione Aziendale di Emodinamica dei dirigenti medici Dott. Antonio Giomi, Dott. Enrico Balli, Dott. Luigi Lavarini, Dott. Roberto Becherini;

    4) dell'attribuzione al Responsabile dell'Area Funzionale delle Terapie Intensive dell'incarico di presidiare tutte le fasi di attivazione della predetta Sezione di Emodinamica;

    5) del conferimento del Mandata all'U.O. Politiche del Personale di provvedere all'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti incaricati menzionati al precedente punto 3;

    con ogni statuizione consequenziale

    in ordine al riconoscimento dei diritto del ricorrente a partecipare ad ogni stadio endoprocedimentale prodromico, conclusivo e/o comunque correlato alle diverse fasi del processo decisionale come sopra specificato, ivi compresa la sua esecuzione.

    e con motivi aggiunti depositati in data 4 gennaio 2007

  6. della determinazione del Responsabile dell'Area Funzionale delle Terapie Intensive c/o AUSL n. 3 di Pistoia prot. n. 48 del 2 novembre 2006, notificato brevi manu al ricorrente il 2.11.2006;

  7. della Deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL n. 3 di Pistoia prot. n. 834 del 2 novembre 2006, notificata amezzo racc.ta a.r. il 29 novembre 2006;

  8. del provvedimento della Direzione Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia prot. n. 68864 del 7 dicembre 2006, notificato al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. in data 13.12.2006, avente ad oggetto "Trasmissione contratto individuale";

  9. per quanto occorrer possa, del contratto individuale di incarico n. 252 del 16.12.2006, compiegato al provvedimento di cui sub h);

  10. di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresi pareri, proposte e valutazion;

    e con motivi aggiunti depositati in data 13 aprile 2007

  11. della Deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL n. 3 di Pistoia prot. n. 80 del 31 gennaio 2007, pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Ente in data 5.2.2007 e notificata al ricorrente a mezzo posta interna il successivo 7.2.2007;

  12. di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresi pareri, proposte e valutazion;.

    quanto al ricorso n. 1993 del 2007:

    del Bando ? Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato (5 anni) di Dirigente Medico, Responsabile della Sezione di Emodinamica presso l'Azienda USL n. 3 di Pistoia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale ? Concorsi, n. 63 del 10 agosto 2007;

    di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati e /o che con i medesimi sia posto in rapporto di correlazione, ivi compresi:

    - il provvedimento di aggiudicazione dell'incarico a tempo determinato (5 anni) di Dirigente Medico Responsabile della Sezione di Emodinamica presso l'Azienda USL 3 di Pistoia, a mezzo del quale è stata portata a compimento la procedura di reclutamento indetta con Bando di Avviso Pubblico per titoli e colloquio sopra decritto;

    le deliberazione, i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto alla formazione della graduatoria;

    e pertanto, per quanto occorrer possa, e nei limiti

    in cui debbano considerarsi lesivi:

    - la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia n. 467 del 28.06.2007;

    - la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia n. 303 del 26.04.2007;

    - la nota della Direzione Generale dell'AUSL 3 di Pistoia del 05.02.2007;

    - il provvedimento di autorizzazione emesso dal Direttore Sanitario dell'AUSL 3 di Pistoia prot. n. 308/DS del 05.02.2007;

    - la deliberazione della Direzione Generale dell'AUSL 3 di Pistoia n. 221 del 27.03.2007;

    - la nota della Direzione Generale dell'AUSL 3 di Pistoia n. 554/DG del 05.02.2007;

    e per la declaratoria del diritto del ricorrente

    alla partecipazione al procedimento volto alla valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'attivazione di un ?Sezione di Emodinamina Aziendale nell'ambito dell'Area delle Terapie Intensive? presso i Presidi Ospedalieri di Pistoia e Pescia;

    con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente

    alla partecipazione al procedimento volto alla determinazione di ogni eventuale provvedimento consequenziale a quello di cui sopra, sempre in riferimento all'opportunità ed alla convenienza dell'attivazione di una autonoma Sezione di Emodianamica nell'ambito dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia;

    con ogni situazione conseguenziale

    in ordine al riconoscimento del diritto del ricorrente a partecipare ad ogni stadio endoprocedimentale comunque correlato alla diverse fasi del processo decisionale come sopra specificato, ivi compresa la sua eventuale esecuzione;.

    sui seguenti ricorsi riuniti

    ricorso R.G. 981 del 2006 e ricorso R.G. 1933 del 2007, proposti entrambi da:

    Vergoni William, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Turco, Stefano Vaccari, con domicilio eletto presso Pier Luigi Santoro in Firenze, via dei Conti N. 3;

    Azienda U.S.L. N. 3 Pistoia, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre N. 60;

    Regione Toscana, non costituitasi in giudizio;

    Comeglio Marco, non costituitosi in giudizio;

    Visti i ricorsi con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi della Azienda U.S.L. N. 3 Pistoia;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti di entrambe le cause;

    Relatore il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia designato per entrambe le cause alla pubblica udienza del giorno 11giugno 2008 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO e DIRITTO

    1. Con delibera 31 marzo2006 n. 264 il Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia ha disposto l'attivazione di una Sezione di Emodinamica aziendale nell'ambito dell'Area Terapie Intensive presso il Presidio Ospedalierio di Pistoia ( a far data dal 1 aprile 2006), disponendovi, altresì,l'assegnazione del Dott. Marco Comeglio, come responsabile ( proveniente dall'organico di Careggi), nonché di 4 Dirigenti medici ( i Dottori Giomi, Balli, Lavarini e Becherini) già in servizio presso altre unità della stessa azienda (presso le quali avrebbero, comunque, continuato a svolgere anche la pregressa attività).

      Informato in data 3 agosto 2006 dell'adozione di tale delibera il dottor William Vergoni, Direttore di Cardiologia (U.O.C.) presso il Presidio ospedaliero di Pescia dal 1996, con funzioni di responsabile organizzativo del Laboratorio di Emodinamica, ha proposto il ricorso in epigrafe, RG 981/2006 chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi dedotti in tre articolati mezzi di impugnazione:

      1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 co. 1 cost.. violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione della deliberazione della giunta regionale della toscana 21.12.2001 n. 1412. Violazione e manifesta elusione del provvedimento del Ministero della Salute 28.3.2006 n. 2005 e succ. modd., afferente alla ratifica dell'intesa tra governo e regioni sul contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Violazione e falsa applicazione dei principi e dei criteri direttivi sanciti dalla legge regionale della toscana 23 febbraio 1999, n. 8. Violazione e falsa applicazione degli allegati 3,4 e 5 alla deliberazione del consiglio regionale della Toscana 16.2.2005 n. 22 (Piano sanitario regionale 2005-2007). Violazione e manifesta elusione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Violazione e manifesta elusione del documento...

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