Sentenza nº 238 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2013

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione24 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 238

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 9 e 10 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29-31 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 6 novembre 2012 ed iscritto al n. 177 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso spedito per la notifica il 29 ottobre 2012, ricevuto il successivo 31 ottobre, e depositato il 6 novembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio». In particolare sono impugnati l’articolo 3, comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), e gli articoli 9 e 10 della citata legge regionale.

    Secondo il ricorrente, gli artt. 3, 9 e 10 della citata legge regionale n. 27 del 2012, nel modificare alcune norme della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), si porrebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, con le norme interposte di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost. – vale a dire con gli artt. 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) − nonché con l’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d’Aosta).

    1.1.− Il Presidente del Consiglio, al riguardo, premette che − sebbene alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sia stata riconosciuta dall’art. 2, comma l, lettera q), dello statuto speciale, la potestà di emanare norme legislative nella materia della tutela del paesaggio − il medesimo articolo ha, però, previsto che tale potestà debba essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

    Inoltre, prosegue il ricorrente, la Corte costituzionale ha affermato la natura di norme di grande riforma economica e sociale − come tali, pertanto, opponibili anche alla potestà normativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano − di diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004.

    In particolare e proprio riguardo alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, questa Corte, con la sentenza n. 164 del 2009, ha verificato la compatibilità di talune norme della Regione con la potestà legislativa primaria ad essa attribuita dallo Statuto di autonomia, tra queste l’art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, norma di grande riforma economico-sociale, che individua le aree tutelate per legge, finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

    La sentenza n. 207 del 2012, poi, − prosegue il ricorrente – pronunciata nei confronti della Provincia autonoma di Trento, ha stabilito che spetta allo Stato il potere di disciplinare il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, poiché si è in presenza di una normativa volta a predisporre «modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo, uniformi su tutto il territorio nazionale». Infine, con la recente sentenza n. 164 del 2012, si sono ribadite «le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare − grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) − che si impongano anche all’autonomia legislativa delle Regioni. Nella disposizione censurata, prosegue la sentenza, si ravvisa l’esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) “di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome”».

    1.2.− Ciò premesso, l’Avvocatura generale dello Stato passa ad esporre, nel merito, i profili di illegittimità costituzionale che i censurati articoli presenterebbero.

    In particolare, per il Presidente del Consiglio, il citato art. 3, al comma l, nel sostituire l’art. 4 della precedente legge regionale n. 18 del 1994, verrebbe ad ampliare le tipologie degli interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, stabilendo che non è richiesta tale autorizzazione:

    g) per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

    h) per gli interventi diretti al ripristino dell’efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

    k) per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radio-telecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio-telecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

    q) per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

    r) per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante

    .

    1.3.− L’articolo 10 della citata legge regionale, poi, secondo l’Avvocatura dello Stato, introducendo l’art. 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, verrebbe a prevedere che, con delibera della Giunta regionale, siano fissati «limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 3», il quale, a sua volta, individua un elenco di interventi per i quali i Comuni sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla legge.

    1.3.1.− Entrambe le disposizioni – secondo il ricorrente – verrebbero a privare del requisito dell’autorizzazione paesaggistica numerosi interventi che, al contrario, l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 subordina ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (disciplinata, per gli interventi di lieve entità, dal d.P.R. n. 139 del 2010).

    Pertanto, secondo il ricorrente, le norme regionali censurate − sia esentando dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica una serie di interventi per i quali il codice dei beni culturali espressamente la prevede, sia delegando alla Giunta regionale la possibilità di stabilire i “limiti qualitativi e quantitativi” per l’applicabilità della autorizzazione paesaggistica – si porrebbero in contrasto con l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e verrebbero di fatto a restringere l’ambito della tutela prevista dal legislatore statale in tale materia, risultando così lesivi degli standard minimi di tutela del paesaggio (necessariamente eguali su tutto il territorio nazionale), i quali, in quanto riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, debbono essere rispettati anche dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, sia pur nell’esercizio della sua potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto di autonomia.

    1.4.− Infine, per il Presidente del Consiglio, anche lart. 9 della citata legge regionale, sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto −...

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