Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2013

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione23 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 234

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle allegate, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 12 novembre 2012, depositato in cancelleria il 20 novembre 2012 ed iscritto al n. 179 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l’atto di intervento, fuori termine, dell’Unione degli ordini forensi della Sicilia e del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Nicosia;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 12 novembre 2012, ha impugnato − in riferimento agli articoli 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione − gli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, in combinato con l’allegata tabella A e con gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) − pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 2012, n. 213, supplemento ordinario −, che hanno disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale ordinario di Udine, e non prevedendo il Tribunale ordinario di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza.

  2. − La ricorrente svolge alcune deduzioni circa la sussistenza della propria legittimazione a promuovere il vaglio di costituzionalità, ai sensi dell’art. 127, secondo comma, Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia.

    Pur esulando l’organizzazione della giurisdizione dalla sfera di competenza legislativa ed amministrativa della Regione, il carattere di ente esponenziale, rappresentativo degli interessi generali della comunità regionale, e di ente costitutivo della Repubblica, consentirebbe alla stessa di impugnare anche leggi che non ledono proprie specifiche competenze costituzionali, ma che pregiudicano gli interessi della popolazione stanziata nel suo territorio.

  3. − Assume la Regione, quindi, che la soppressione delle suddette sedi giudiziarie si traduce in un notevole depauperamento di quella che si potrebbe chiamare «infrastrutturazione civile della comunità regionale», determinando la congestione delle strutture del centro maggiore e la desertificazione delle cittadine intermedie, con un processo che va esattamente nella direzione contraria a quella desiderabile e a quella prospettata dallart. 5 Cost., come avviene...

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