Sentenza nº 218 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione19 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 218

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi da 53 a 55, e 12, commi da 11 a 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 settembre-1° ottobre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 129 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso del 25 settembre 2012, consegnato per la notificazione in pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con riferimento a numerosi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative contenute in diversi commi degli articoli 9 e 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

    1.1.− In particolare, il ricorrente ha impugnato i commi 53, 54 e 55 dell’art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012, i quali prevedono che la Regione si avvalga dell’Area welfare di comunità, struttura servente la Azienda Socio-sanitaria n. 5 “Bassa Friulana” (di seguito A.s.s. n. 5), per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema sanitario e sociale.

    Poiché la predetta Azienda socio-sanitaria è, al fine di cui sopra, autorizzata ad inserire il personale dell’Area welfare in una dotazione organica aggiuntiva e ad adottare una contabilità separata, le disposizioni in questione sono censurate in quanto, comportando un aumento di entità indefinita dell’organico della A.s.s. n. 5, con conseguente violazione dei vincoli apposti alle assunzioni ed ai derivanti oneri economici, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché con l’art. 81, comma quarto, Cost.

    Prevedendo, peraltro, l’inquadramento di personale nei ruoli della pubblica amministrazione, in assenza di concorso pubblico, esse violerebbero anche l’art. 97 Cost.

    1.2.− Oggetto di impugnazione è anche l’art. 12, comma 11, della citata legge regionale il quale prevede, in relazione alle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010, il conferimento della posizione economica superiore ai dipendenti che non l’abbiano conseguita ma che, a seguito della rideterminazione dell’anzianità col computo anche dei servizi da essi prestati presso la Regione con contratti a tempo determinato, siano utilmente collocati in graduatoria.

    Tale disposizione, contravvenendo all’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale esclude per il personale contrattualizzato che le progressioni in carriera ed i passaggi tra le aree disposti negli anni 2011/2013 abbiano effetti economici, violerebbe l’art. 117, comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica.

    1.3.− È stato, altresì, impugnato l’art. 12, commi 12, 13 e 14, della legge regionale n. 14 del 2012, che prevede la copertura finanziaria per gli inquadramenti di cui sopra, individuando, anno per anno, nel bilancio regionale le corrispondenti unità di bilancio e i rispettivi capitoli di spesa. Tale disposizione è censurata in quanto, in base alla normativa contrattuale, le progressioni orizzontali debbono essere finanziate dal fondo per la produttività e non possono gravare sul bilancio regionale. Aggiunge il ricorrente che non vi sono elementi a comprova della compatibilità della operazione in questione coi vincoli di bilancio imposti alla Regione.

    La disposizione in questione, pertanto, innovando rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. che riserva alla sola legislazione dello Stato la materia dell’ordinamento civile; la medesima disposizione, disattendendo i principi di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe anche l’art. 117, comma terzo, Cost.

    1.4.− L’art. 12, comma 15, della legge regionale n. 14 del 2012, a sua volta, stabilisce che al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, sulla base delle disposizioni che regolano ciascun ufficio unico, un trattamento economico accessorio, nell’ambito degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La norma, riconoscendo un incentivo economico al personale regionale, colliderebbe con l’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici è stabilito in sede di contrattazione collettiva; essa, peraltro, contrasta anche con l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 secondo il quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel periodo 2011/2013 al trattamento accessorio del personale non può essere superiore, per ciascun anno, a quello dell’anno 2010.

    Pertanto, la norma censurata violerebbe sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., sia gli artt. 3 e 97 Cost. in tema di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, sia, infine, l’art. 117, comma terzo, Cost. in tema coordinamento della finanza pubblica.

    1.5.− Prosegue parte ricorrente osservando che l’art. 12, comma 19, lettera b), della ricordata legge reg. n. 14 del 2012, novellando la legge reg. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), introduce in questa l’art. 4-bis (recte: il comma 4-bis nell’art. 11), il quale prevede un incentivo in favore del personale regionale, operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa. Ad avviso della difesa erariale tale disposizione, non diversamente dalla precedente, violando sia l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, sia l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

    1.6.− È, altresì, impugnato l’art. 12, comma 30, della legge reg. n. 14 del 2012, col quale la Regione è autorizzata ad assumere personale della categoria FA dell’Area forestale anche in deroga ai limiti fissati dall’art. 13, comma 16, della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione − Legge finanziaria 2010), che, a sua volta, richiama i limiti stabiliti dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

    In tal modo, derogando rispetto alla normativa statale in materia di assunzioni, la disposizione in esame violerebbe, secondo l’avviso del ricorrente, gli artt. 3 e 97 Cost., espressivi dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché l’art. 117, comma terzo, Cost., relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

    1.7.− Oggetto di impugnazione è anche il comma 31 del medesimo art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, che, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la corresponsione al consigliere regionale di parità di un’indennità aggiuntiva mensile, pari ad un nono dell’indennità di carica dei consiglieri regionali, sarebbe in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, secondo il quale, dal 1° gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione, degli organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non possono essere aumentati sino al 31 dicembre 2013. La disposizione regionale in questione sarebbe, pertanto, violativa dell’art. 117, comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Richiamata la giurisprudenza della Corte, la quale ha affermato che tutte le autonomie locali, anche quelle speciali, debbono concorrere al perseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica, il ricorrente ribadisce che molte delle norme censurate invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, cui pertiene anche la disciplina del rapporto lavorativo del personale dipendente, non potendosi ritenere che esse riguardino la organizzazione degli uffici o...

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