Sentenza nº 221 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione19 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 221

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato (reg. ric. n. 21 del 2011), ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e degli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

  2. — L’articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010 dètta misure di contenimento della spesa. In particolare, esso prevede, alle lettere a), b), c) e d), che le spese per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, per i concorsi e per i premi comunque denominati non possono superare l’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

  3. — Ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, la disposizione censurata, essendo in contrasto con gli artt. 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituirebbero princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.

    La difesa statale osserva che le lettere a) e c), relative, rispettivamente, alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e alla spesa per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, sarebbero in contrasto con l’art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale tali spese non possono superare il 20 per cento di quelle sostenute nel 2009. La lettera d) della disposizione impugnata, invece, concernente le spese per attività di formazione, per i concorsi e per i premi sarebbe in contrasto con l’art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale tali spese non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. La lettera b) della disposizione impugnata, che riguarda le spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sarebbe invece in contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale la spesa per tale tipologia di personale non può superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009.

    Inoltre, ad avviso del Presidente del Consiglio, con la disposizione impugnata la Provincia autonoma di Bolzano, «accrescendo il limite di spesa oltre quello previsto dalla legge statale», eccederebbe «i limiti della propria competenza statutaria stabiliti dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia».

  4. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 1° aprile 2011, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione.

    In via preliminare, la difesa provinciale eccepisce la «manifesta inammissibilità, per genericità e indeterminatezza, delle censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia», dato che non sarebbe stato specificato «in alcun modo quale delle materie citate in tali articoli (ben 29 per l’art. 8 ed 11 per l’art. 9 dello Statuto speciale) o quali dei rispettivi limiti sarebbero stati violati».

    Ad avviso della difesa provinciale, poi, non sarebbe fondata la...

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