Ordinanza nº 226 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione19 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 226

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Sergio MATTARELLA “

- Mario Rosario MORELLI “

- Giancarlo CORAGGIO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento vertente tra M. P. e Autostrade Meridionali Spa con ordinanza del 9 novembre 2012, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla stima promosso a seguito di una procedura espropriativa la Corte d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui – sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A) – prevedono che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile;

che il giudice remittente ritiene di dover sollevare...

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