Sentenza nº 211 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione18 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 211

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 − Codice dei beni culturali e del paesaggio”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 29 ottobre 2012, notificato il 31 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 6 novembre 2012 ed iscritto al n. 178 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso spedito per la notificazione il 29 ottobre 2012 e depositato il 6 novembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 − Codice dei beni culturali e del paesaggio”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) n. 47 del 5 settembre 2012, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e con le norme interposte, attuative degli artt. 9 e 117 Cost., di cui agli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del già citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

    La norma censurata, nel dettare disposizioni di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione – da svolgere espressamente nel rispetto dei princìpi fissati dall’art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, escluderebbe qualsiasi partecipazione degli organi ministeriali nel procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni...

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