Ordinanza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione18 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 206

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dell’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), promossi dal Tribunale di Trento con due ordinanze del 30 settembre 2011, con due ordinanze del 15 novembre 2011 e con due ordinanze del 17 gennaio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 283 e 284 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 31, 32, 91 e 130 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 11, 21 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Cagol Irene ed altri, di Russo Giuseppe, di Lucian Chiara ed altre, della Provincia autonoma di Trento nonchè l’atto di intervento, fuori termine, del Codacons e della Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e quello del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Cagol Irene ed altri, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele per Russo Giuseppe, Carlo Cester per Lucian Chiara ed altre, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Gino Giuliano per il Codacons e per la Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di diversi giudizi promossi, con separati ricorsi, da un folto gruppo di docenti nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato, con cinque ordinanze di contenuto pressoché identico – in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);

che il giudice a quo premette che tutti i ricorrenti hanno stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (sovrintendenza scolastica provinciale) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato, in un primo tempo in base all’art. 4 della legge n. 124 del 1999 e, successivamente, della disciplina di cui all’art. 93 della legge prov. Trento n. 5 del 2006, e che essi hanno chiesto dichiararsi la nullità delle clausole appositive del termine finale nei singoli contratti di lavoro, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato;

che, secondo il rimettente, le norme impugnate consentono di coprire cattedre e posti di insegnamento nelle scuole mediante il conferimento di supplenze annuali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, in tal modo determinando l’utilizzo, da parte dell’amministrazione, di una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con la normativa europea;

che il Tribunale, nel dare conto della rilevanza dell’odierna questione, osserva che la domanda giudiziale avanzata dai ricorrenti, alla luce della normativa vigente, dovrebbe essere respinta, in quanto i contratti di cui si controverte sono stati stipulati nel rispetto delle disposizioni oggi rimesse all’esame della Corte; entrambe le censurate disposizioni, infatti, consentono la copertura delle cattedre disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano scoperte per l’intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali;

che, nonostante l’esistenza di un diverso orientamento da parte di alcuni giudici di merito, al personale docente della scuola non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), com’è stato confermato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 9, comma 18, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001; tale norma prevede espressamente che sono esclusi dall’applicazione del decreto «i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato»;

che, ad avviso del Tribunale di Trento, l’inapplicabilità al personale docente della disciplina del d.lgs. n. 368 del 2001 emergeva già dagli artt. 36, comma 1, e 70, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto l’art. 70, comma 8, citato dispone che rimangano salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda che la direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), dopo aver imposto (clausola 1) la creazione di un sistema di norme finalizzate a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, dispone (clausola 5) che gli Stati membri, per prevenire tali abusi, dovranno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT