Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione18 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dal Tribunale ordinario di Varese nel procedimento vertente tra B.C. e la S.I. di T.A. ed altra, con ordinanza del 28 giugno 2012, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica, con ordinanza del 28 giugno 2012 (r.o. n. 309 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso».

    1.1.— In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato il 23 settembre 2011 e depositato in cancelleria il successivo 26 settembre, il sig. B.C.: 1) ha assunto di aver promesso di acquistare dalla società costruttrice L.I. un immobile situato in Varese alla Via Brunico, n. 50, con contestuale conferimento d’incarico alla società S.I. di T.A. di curare la mediazione per la vendita di un proprio immobile situato in Cugliate Fabiasco alla Via Verdi, n. 31; 2) ha precisato che, dopo la stipula dei contratti, il locale oggetto di promessa di acquisto è risultato inidoneo ad ottenere il certificato di agibilità o abitabilità; 3) ha chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna delle due società convenute (la S.I. di T.A. e la L.I.) al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alle spese sostenute per la complessiva operazione negoziale.

    Il giudice a quo aggiunge che la convenuta S.I. si è costituita, eccependo la mancanza di proprie responsabilità contrattuali e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo spettante per l’attività di mediazione svolta.

    Il rimettente riferisce che: 1) all’udienza di prima comparizione del 20 gennaio 2012, la società L.I. è stata dichiarata contumace; 2) le parti costituite hanno richiesto la concessione dei termini, ai sensi dell’art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile; 3) il giudice ha concesso i termini richiesti, fissando l’udienza del 22 giugno 2012 per l’ammissione delle prove; 4) all’udienza del 22 giugno 2012, le parti hanno insistito per l’ammissione delle richieste istruttorie e, sentite le stesse sul calendario del processo, non hanno formulato osservazioni.

    Con l’ordinanza di rimessione, emessa a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 22 giugno 2012, il giudice a quo ha ritenuto parzialmente ammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti, compreso l’interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute; quanto ai profili tecnici, si è riservato di provvedere sulla consulenza tecnica d’ufficio, qualora ne emergesse la necessità all’esito delle prove orali.

    Il rimettente rileva che, dovendosi svolgere l’istruttoria, dovrebbe redigere il calendario del processo, in ossequio all’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ.

    Egli osserva che, nel contesto del proprio ufficio giudiziario, l’obbligo di provvedere sempre e comunque alla formazione del calendario produce effetti pregiudizievoli per il processo sub iudice e per gli altri chiamati nella medesima udienza (sul punto, precisa che all’udienza del 22 giugno 2012 erano chiamati, in tutto, trentadue processi, di cui sei per l’ammissione delle prove).

    Il Tribunale ritiene che il dover redigere un calendario del processo, senza consentire al giudice discrezionalmente di disattenderlo, in ragione della gravosità del ruolo, produrrebbe, stante la minaccia della sanzione disciplinare, un effetto paradossale di “allungamento” dei tempi processuali. Infatti, il giudice, temendo di non poter rispettare il calendario, tenderebbe a stabilire scansioni temporali ben più lunghe di quelle che, fisiologicamente e senza la minaccia di un illecito disciplinare, avrebbe, invece, pianificato.

    Il giudice a quo sottolinea come la legge, finalizzata a realizzare l’accelerazione e la prevedibilità dei tempi del processo, produrrebbe in modo paradossale e irragionevole un aumento dei tempi stessi. Questo, in quanto l’obbligo, astrattamente disegnato, non sarebbe concretamente collocato nel contesto degli uffici giudiziari ordinari italiani in cui, diversamente da altre magistrature, non vige una norma ad hoc per i carichi esigibili, sicché i ruoli, particolarmente gravosi, imporrebbero attività di udienza in cui i fascicoli trattati contemporaneamente potrebbero arrivare anche a cento ed oltre.

    Il rimettente rileva come, nel caso di specie, la differenza effettiva sia evidente. Infatti, qualora lo stesso giudice non dovesse predisporre il calendario, tenuto conto anche del fatto che i difensori non ne hanno chiesto la formazione, verrebbe fissata l’udienza del 24 ottobre 2012 per l’escussione di tutti i testi e per il raccoglimento degli interrogatori formali nonché, qualora non fosse ritenuta necessaria la CTU, l’udienza dell’8 marzo 2013 per la precisazione delle conclusioni.

    Diversamente, essendo obbligatoria la pianificazione del calendario, lo stesso giudice, stante la gravosità del ruolo, tenderebbe ad applicare il principio di precauzione, per riuscire a rispettare le scansioni del calendario stesso, tenuto conto del fatto che diverse e molteplici potrebbero essere le variabili sopravvenute. Pertanto, sarebbe fissata l’udienza del 24 ottobre 2012 per l’escussione dei soli testi, l’udienza dell’8 marzo 2013 per l’espletamento degli interrogatori formali, l’udienza interlocutoria del 26...

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