Ordinanza nº 198 da Constitutional Court (Italy), 17 Luglio 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione17 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 198

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2495 del codice civile e dell’art. 328 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento vertente tra Bluvacanze s.p.a. e Tabitta Daniela & C. s.a.s. ed altra, con ordinanza del 18 aprile 2012, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, la Corte di appello di Milano – essendo stata eccepita l’intervenuta estinzione della società in accomandita semplice, attrice in primo grado ed appellata, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in data 8 aprile 2008, antecedente alla proposizione dell’appello – con ordinanza emessa il 18 aprile 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato»;

che la rimettente – analizzata l’evoluzione giurisprudenziale in ordine al problema delle conseguenze, sul piano processuale, dell’estinzione di società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese – rileva che le sezioni unite civili della Corte di cassazione (nelle sentenze 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062) hanno sancito il principio per cui la nuova formulazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ancorché dettata per le sole società di capitali nel contesto della riforma di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), è applicabile anche alle società commerciali di persone; sicché la cancellazione della società ne determina l’estinzione, con effetto immediato, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti;

che la Corte rimettente – ritenuto che, da un lato, l’avvenuta notifica dell’appello alla società dovrebbe considerarsi inesistente «per inesistenza del soggetto notificando», in quanto estinto; e che, dall’altro lato, la notifica dell’appello alla liquidatrice della società dovrebbe ritenersi inammissibile, in quanto la responsabilità di questa sarebbe basata su diversi presupposti (colpevole condotta del liquidatore), che implicherebbe una domanda nuova in appello – deduce che, nel giudizio a quo, resterebbe dunque da «stabilire se la notifica dell’atto di appello effettuata alla socia accomandataria valga a consentire la prosecuzione del giudizio di primo grado in sede di gravame, impedendo il formarsi di un giudicato; ovvero, più correttamente, se il socio accomandatario possa ritenersi “successore” della estinta società, con la conseguenza di assicurare una valida pronuncia in sede di appello sostitutiva, a tutti gli effetti, di quella pronunciata in primo grado nei confronti della società estintasi nelle more fra la sentenza di primo grado e la notificazione dell’atto di appello»;

che, in merito a ciò, la rimettente esclude che rispetto al socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) si possa configurare tanto una ipotesi di successione a titolo universale, difettando i presupposti di cui all’art. 110 cod. proc. civ., quanto un caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.;

che, a causa di ciò (contrariamente a quanto accadeva prima della novella dell’art. 2495 cod. civ.), deriverebbe l’impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa nel caso di avvenuta cancellazione della società; cosa tanto più grave quando il processo debba proseguire nei gradi...

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