Ordinanza nº 197 da Constitutional Court (Italy), 17 Luglio 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione17 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 197

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Urbino nel procedimento vertente tra D.H. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 19 luglio 2011, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 luglio 2011, il Tribunale ordinario di Urbino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno sociale al possesso della carta di soggiorno e, dunque, anche del requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato»;

che il giudice a quo ha premesso di essere stato investito del ricorso proposto da persona titolare di permesso di soggiorno, la quale si è vista revocare dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il beneficio dell’assegno sociale di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), del quale aveva sino allora goduto, «per mancanza del requisito della permanenza minima in Italia»;

che la ricorrente deduceva di essere titolare di permesso di soggiorno rilasciatole in quanto madre convivente di cittadina italiana e che tale permesso, essendo l’unico previsto per casi del genere, legittimava la ricorrente medesima alla percezione del beneficio, a nulla rilevando il requisito della permanenza in Italia;

che l’INPS, a sua volta, deduceva che, a norma della disposizione qui denunciata, la concessione del beneficio sarebbe, invece, subordinata alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo, il quale presuppone la permanenza in Italia da almeno cinque anni;

che, nel caso di specie, non essendo contestata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente, verrebbe in rilievo soltanto la mancanza del requisito della permanenza in Italia da almeno cinque anni, previsto per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata, ancorché il soggiorno della ricorrente non possa reputarsi meramente episodico;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente sottolinea come i profili reddituali, di cui alla disciplina censurata, siano stati già esaminati e dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 306 del 2008 e come quelli relativi al requisito della durata del soggiorno siano stati oggetto delle sentenze n. 187 del 2010 e n. 11 del 2009, risultando i princìpi affermati nella prima...

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