Sentenza nº 20196 da Campania, Napoli, 26 Novembre 2008

Data di Resoluzione26 Novembre 2008
EmittenteCampania - Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 20196 reg. sent.

anno 2008

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, N. 5268 reg. gen.
ha pronunciato la seguente anno 2008

S E N T E N Z A

sul ricorso 5268/08 proposto da Vista Carmine, nella qualità di titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pisciotta, con domicilio eletto in Napoli alla salita Pontecorvo n. 86,

contro

Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco e Paola Cosmai, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 1,

per l'annullamento

della determinazione n. 6417 prot. reg. det. n. 76 del 5/6/2008, concernente il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi e la cancellazione della ditta ricorrente dal registro delle imprese, nonché degli atti connessi;

visto il ricorso con i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione in giudizio della Provincia con la produzione allegata;

visti gli atti tutti della causa;

alla camera di consiglio del 19/11/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;

ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall'art. 9 della legge n. 205 del 2000;

premesso che il ricorrente, già iscritto al n. 11 A del registro delle imprese di cui all'art. 216, co. 3, del d. lgs. n. 152 del 2006 per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Torre Annunziata, contesta la determinazione in epigrafe, recante il divieto alla prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese, motivata dalle risultanze del verbale di sopralluogo (secondo il quale l'attività riguarderebbe alcune tipologie di rifiuti non afferenti all'iscrizione e non sarebbe conforme alle normative vigenti in materia ambientale ed in particolare alle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 5/2/2008), nonché dalle risultanze dell'istruttoria sotto l'aspetto amministrativo e tecnico in relazione all'inosservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, ambientale e sanitaria;

rilevato che il ricorrente deduce che:

- l'atto impugnato concretizzerebbe in realtà un provvedimento di revoca;

- mancherebbe la comunicazione di avvio...

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