Sentenza nº 3802 da Council of State (Italy), 15 Luglio 2013

Data di Resoluzione15 Luglio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 236 del 24 maggio 2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio d'igiene urbana - ris. danni;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6122 del 2012, proposto da:

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con Mantini s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e MANTINI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Vagnozzi e Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Studio Vagnozzi in Roma, viale Angelico, n, 103;

COMUNE DI SPOLTORE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Antonello Patanè in Roma, via G. Ferrari, n. 11;

ECOLOGICA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Marchese e Stefano Colombari, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. e DIODORO ECOLOGICA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Spoltore e di Ecologica Srl, che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Daniele Vagnozzi, Leonello Brocchi, su delega dell'avv. Ugo Di Silvestre e Mario Sanino, in dichiarata sostituzione dell'avv. Tommaso Marchese;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Comune di Spoltore con bando in data 10 agosto 2010 ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di igiene urbana da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri del prezzo (40 punti) e dell'organizzazione servizi e proposte migliorative del servizio (60 punti) specificati nell'allegato 1 al bando stesso.

    Con la sentenza n. 431 del 13 luglio 2011 il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sez. I, definitivamente pronunciando su quattro separati ricorsi proposti:

    1. il primo, NRG. 282/2010, dalla Ecologica s.r.l. (nella asserita qualità di società costituita dal Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti dell'area pescarese per l'esercizio in forma associata delle funzioni del comuni in materia dei comuni, cui era successivamente rimasta la concreta gestione del predetto servizio pubblico, mentre la funzione di organizzazione erano state attribuite alla Ambiente S.p.A., società in cui si era trasformato l'originario consorzio) per l'annullamento: a1) dell'ordinanza sindacale n. 90 del 18 maggio 2010; a2) della delibera consiliare n. 102 del 30 dicembre 2009; a3) delle determinazioni del responsabile del servizio n. 16 del 18 gennaio 20101 e n. 134 del 15 aprile 2010 (ricorso principale), oltre che a4) dell'ordinanza sindacale n. 131 del 12 agosto 2010; a5) dell'atto in data 3 agosto 2010 della documentazione prodotta dalla ditta incaricata; a6) della delibera della Giunta comunale n. 161 del 5 agosto e a7) della determinazione del responsabile del servizio n. 220 del 6 agosto 2010 (con motivi aggiunti), nella resistenza del Comune di Spoltore e con l'intervento della Ambiente S.p.A.;

    2. il secondo, NRG. 422/2010, ancora dalla Ecologica s.r.l. per l'annullamento: b1) del bando di gara a procedura aperta del 9 agosto 2010; b2) della delibera consiliare n. 102 del 30 dicembre 2009; b3) delle determinazioni del responsabile del servizio n. 16 del 18 gennaio 20101 e n. 134 del 15 aprile 2010; b4) dell'ordinanza sindacale n. 90 del 18 maggio 2010; b5) del parere dell'ufficio d'igiene ambientale del 3 giugno 2010; b6) del parere dell'azienda sanitaria locale di Pescara del 13 luglio 2010; b7) del parere della polizia municipale dell?11 giugno 2010; b8) del parere dell'istruttore tecnico direttivo del 3 giugno 2010; b8) della delibera della Giunta comunale n. 161 del 5 agosto 2010; b9) della determinazione del responsabile del servizio n. 220 del 6 agosto 2010; b10) dell'ordinanza sindacale n. 131 del 12 agosto 2010; nonché per l'accertamento del proprio diritto a proseguire nella gestione del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ricorso principale) ed ancora per l'annullamento della nota del comune n. 27685 del 20 ottobre 2010 (con motivi aggiunti), nella resistenza del Comune di Spoltore e con l'intervento ad opponendum dell'A.T.I. tra Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) e Mantini s.r.l.;

    3. il terzo, NRG. 434/2010, dalla Ambiente S.p.A, per l'annullamento: c1) del bando di gara del 9 agosto 2010; c2) della delibera consiliare n. 102 del 30 dicembre 2009; c3) della determinazione dirigenziale 18 gennaio 2010 n. 33; c4) dell'ordinanza sindacale n. 90 del 18 maggio 2010; c5) dell'ordinanza sindacale n. 131 del 12 agosto 2010; nella resistenza del Comune di Spoltore e con l'intervento ad opponendum dell'A.T.I. tra Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) e Mantini s.r.l.;

    4. il quarto, NRG. 182/2011, dall'A.T.I. tra il Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) e Mantini s.r.l. per l'annullamento: d1) della nota n. 106 del 10 marzo 2011, recante la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto in questione; d2) della nota 6992 del 10 marzo 2011, di trasmissione dell'atto di aggiudicazione; d3) degli atti e delle operazioni della commissione di gara e dei relativi verbali di cui alle sedute del 21 ottobre 2010, 28 ottobre 2010, 30 dicembre 2010, 11 gennaio 2011, 13 gennaio 2011, 18 gennaio 2011 e 24 gennaio 2011; d4) della determina dirigenziale n. 24 del 27 gennaio 2011, di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria alla Ecologica s.r.l.; d5) della determina dirigenziale n. 68 del 2 marzo 2011, di affidamento della gestione dei servizi in via temporanea e provvisoria alla Ecologica s.r.l.; d6) del bando di gara del 10 agosto 2010 nella parte in cui consente che l'apertura delle buste tecniche sia disposta in sedute riservate; d7) dell'allegato 1 del bando di gara, recante i criteri di attribuzione dei punteggi nella parte in cui prevede la formula per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica; d8) del contratto ove intervenuto, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratti ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e per il risarcimento del danno (ricorso NRG. 182/2011), nella resistenza del Comune di Spoltore e della Ecologica s.r.l., che ha spiegato appello incidentale per l'annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e con quello iscritto al NRG. 422/2010, oltre che l'accertamento del suo diritto a proseguire nella gestione del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008);

    dopo averli riuniti, ha respinto i primi tre ricorsi con i relativi motivi aggiunti e il ricorso incidentale spiegato nel quarto ricorso da Ecologica s.r.l., accogliendo poi il quarto ricorso, nei limiti e nei termini di cui in...

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