Sentenza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione12 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 187

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, lettera c), e comma 3, e 16, comma 1, lettere a) e c), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012 n. 18, recante «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell’articolo 14 (Costituzione della società “Patrimonio del Trentino s.p.a.”) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 ed iscritto al n. 137 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Carla Colelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso spedito per la notifica il 2 ottobre 2012, ricevuto dalla resistente il successivo 5 ottobre e depositato nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 2012 (r. ric. n. 137 del 2012), il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, lettera c), e comma 3, e 16, comma 1, lettere a) e c), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18 recante «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell’articolo 14 (Costituzione della società “Patrimonio del Trentino s.p.a.”) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)».

    Le disposizioni impugnate hanno introdotto modificazioni degli articoli 20 e 30 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). In particolare, l’art. 11, comma 1, lettera c), dell’impugnata legge provinciale n. 18 del 2012 ha sostituito l’art. 20, comma 8, della legge provinciale sui lavori pubblici, così disponendo:

    Per affidare gli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i parametri stabiliti ai sensi della normativa statale per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e, per quanto da questi non previsto, l’elenco prezzi previsto dall’articolo 13, quale riferimento per determinare i compensi per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter

    .

    L’art. 16, comma 1, lettera a), dell’impugnata legge provinciale n. 18 del 2012, ha introdotto nell’articolo 30 della richiamata legge provinciale n. 26 del 1993 il comma 3-bis, che prevede:

    La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta dei contraente

    .

    Infine, l’art. 16, comma 1, lettera c), della stessa legge provinciale n. 18 del 2012 ha modificato il testo del comma 5-bis dell’articolo 30 delle legge provinciale sui lavori pubblici, così disponendo:

    Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l’obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 40. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall’aggiudicatario sono parte integrante del contratto

    .

  2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri censura tali disposizioni in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost., nonché agli articoli 4 e 8 del richiamato d.P.R. n. 670 del 1972, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

    2.1.— Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che la Provincia autonoma di Trento, pur avendo, ai sensi dell’art. 8, primo comma, n. 17), dello statuto di autonomia, potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, è comunque tenuta ad osservare i limiti posti dall’art. 4 del medesimo statuto, relativi alle leggi statali di riforma economico-sociale. Ne conseguirebbe che le disposizioni impugnate, intervenendo nella materia dei contratti pubblici disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), più volte qualificata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come riforma economico-sociale, si porrebbero in contrasto con i richiamati artt. 4 e 8 dello statuto, violando le prerogative del legislatore dotato di autonomia speciale ed i limiti ad esso opponibili. Infatti, secondo la difesa dello Stato, nel caso in cui una materia di competenza primaria della Regione o della Provincia ad autonomia speciale interferisca in tutto o in parte in ambiti competenziali riservati allo Stato, ben potrebbe il legislatore nazionale incidere sulla materia di competenza regionale, al fine di garantire standard minimi ed uniformi, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, tra l’altro, nelle sentenze n. 45 del 2010, n. 51 del 2006 e n. 447 del 2006.

    2.2.— Con un secondo ordine di censure, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost., in quanto le norme impugnate sarebbero lesive delle prerogative esclusive del legislatore statale a dettare regole rispondenti ad esigenze unitarie, valevoli su tutto il territorio nazionale, circa la disciplina dei lavori pubblici, afferendo quest’ultima sia alla «tutela della concorrenza» sia all’«ordinamento civile» (sul punto, è menzionata la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007).

    Il ricorrente richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte che consente al legislatore statale di introdurre limiti unificanti, che rispondano ad esigenze riconducibili a suoi titoli di competenza esclusivi, anche nelle materie riservate alla competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (vengono menzionate le sentenze n. 536 del 2002 e n. 447 del 2006). Osserva, infatti, l’Avvocatura dello Stato che, anche nella specifica materia dei lavori pubblici, la Corte costituzionale avrebbe costantemente affermato che tutti gli aspetti disciplinati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (qualificazione e selezione dei concorrenti; procedure di affidamento; criteri di aggiudicazione; subappalti; poteri di vigilanza sul mercato; attività di progettazione e piani di sicurezza; stipulazione ed esecuzione dei contratti; direzione dell’esecuzione e collaudo; contenzioso; contratti per la tutela dei beni culturali inerenti al settore della difesa o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture) possono ritenersi vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (sono richiamate le sentenze n. 443 del 2007; n. 326; n. 51 e n. 1 del 2008), essendo comunque attratti a titoli competenziali esclusivi dello Stato, in parte nella materia «tutela della concorrenza» e in parte nella materia «ordinamento civile» (sentenza n. 401 del 2007).

    2.3.— Tanto premesso circa il riparto di competenze tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento nell’ambito materiale dei lavori pubblici, il ricorrente deduce che le norme impugnate si porrebbero in contrasto con la specifica disciplina statale dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

    In particolare, l’impugnato art. 11 della legge provinciale n. 18 del 2012 modificherebbe i criteri previsti ai fini della determinazione dei compensi per attività professionale in caso di affidamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT