Sentenza nº 3593 da Council of State (Italy), 08 Luglio 2013

Data di Resoluzione08 Luglio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03089/2007, resa tra le parti, in materia di rimborso spese legali per giudizi relativi ad attività di servizio

sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2008, proposto da:

Tramontana Corrado, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. - Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. Corrado Tramontana, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, premesso di avere chiesto alla propria amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute a causa di un processo penale subito per più imputazioni (e conclusosi con la piena assoluzione), esponeva come detta istanza fosse stata accolta solo limitatamente alle spese riferibili all'imputazione di omissione di atti d'ufficio e non anche a quelle per le altre accuse. In contrario all'avviso espresso dall'Avvocatura dello Stato, che aveva ritenuto solo quel reato ascrivibile all'attività di servizio, il ricorrente richiedeva al Tribunale adito l'annullamento del diniego di rimborso opposto e proponeva altresì, per tutte le spese sostenute, azione di accertamento della spettanza della pretesa, ricostruita quale diritto soggettivo di natura patrimoniale.

    A sostegno del ricorso, il Tramontana deduceva la violazione dell'art. 10 bis della legge n.241/1991, dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135/1997, incompetenza e vari profili di eccesso di potere. Sotto il profilo sostanziale e centrale della controversia, il ricorrente argomentava come l'Avvocatura fosse incorsa in un errore esegetico dell'art. 18 del decreto citato, nel ritenere rimborsabili solo le spese di difesa per reati propri e non anche per reati ?comuni?.

    1.1.- Con la decisione epigrafata, il Tribunale, tuttavia, respingeva la tesi sopra riassunta e tutti gli altri motivi di ricorso, costituiti dall'incompetenza territoriale dell'Avvocatura dello Stato di Bari (dedotta sotto un doppio profilo), e dai cennati profili di eccesso di potere.

    In particolare il primo giudice, con ampia motivazione, accoglieva l'orientamento per cui la normativa della cui applicazione si controverte ammette il rimborso unicamente in relazione a giudizi conseguenti a fatti o atti connessi con l'espletamento del pubblico servizio.

  2. Il sig. Tramontana ha impugnato la...

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